Art. 35 
 
         Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia 
                        e delle Forze Armate 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30  aprile  2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  92.063.550  euro,  di  cui
51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico
del personale delle Forze di Polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800  euro  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
Polizia e 23.748.000 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  1,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata  dotazione  di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese  di
sanificazione e disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  3. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
dei vigili del fuoco. 
  4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  febbraio  al  30  aprile  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui  euro  3.640.384
per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte  del
personale del Corpo di Polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera dirigenziale  penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  Capitanerie
di porto (( - Guardia costiera, )) dei maggiori compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile  2021,  di
cui euro  340.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario (( ed euro 1.600.958 )) per spese di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di  euro  6.489.000.  I  compensi  accessori  di  cui  al
presente comma possono essere corrisposti anche in deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231, e a quelli stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  7. Per l'ulteriore  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,
anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici  e  presidi
igienico  sanitari  per  incrementare   le   attuali   capacita'   di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e  di  supporto  al
piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000  di
euro per l'anno 2021. 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 1024, le parole: «la spesa  di  euro  166.678.933
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la  spesa  di  euro
176.730.722  per  l'anno  2021»   e   le   parole:   «con   specifica
destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro
174.260.039»; )) 
    a) al comma 1025 le parole  «31  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2021»; 
    b)  il  comma  1026  e'  sostituito  dal  seguente:  «1026.   Per
l'attuazione delle disposizioni del comma 1025  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, la spesa complessiva di  euro  9.659.061,  di  cui  euro
2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 7.531.384  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale». 
  9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro
(( 17.216.364 )) per l'anno 2021. 
  (( 10. Agli oneri derivanti  dai  commi  da  1  a  9  del  presente
articolo, pari a euro  158.223.789  per  l'anno  2021,  si  provvede,
quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro
10.051.789,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  10-bis. In considerazione dei gravi effetti  economici  in  atto  e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica  conseguente
alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle
risorse autorizzate ai sensi del presente  comma,  alle  esigenze  di
stoccaggio,   movimentazione    e    facchinaggio    dei    materiali
indispensabili per l'efficienza  delle  Forze  armate,  limitatamente
all'anno 2021, e' autorizzata la spesa di euro 700.000. 
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  10
          della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in  materia
          di trattamento economico del personale militare): 
                «Articolo 10 (Orario delle attivita' giornaliere).  -
          1. - 2. Omissis 
              3. Per la  eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specificamente  delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione  per
          il personale non dirigente delle Forze armate  (Quadriennio
          normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): 
                «Articolo 9 (Compenso forfettario  di  impiego  e  di
          guardia). - 1. - 2. Omissis 
              3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o   in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi   1024   e   1025
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2020,  n.
          178, come modificato dalla presente legge: 
                «1024. Per l'attuazione delle disposizioni del  comma
          1023 del presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro
          176.730.722 per l'anno  2021  e  di  euro  141.521.230  per
          l'anno 2022, con specifica destinazione, per  l'anno  2021,
          di euro 174.260.039 e di euro  2.470.683,  rispettivamente,
          per il personale di cui al comma 74 e per il  personale  di
          cui al comma  75  dell'articolo  24  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno  2022,  di  euro
          139.050.547 e di euro 2.470.683,  rispettivamente,  per  il
          personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di
          cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge
          n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 102 del 2009. 
              1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione,
          da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori
          compiti  connessi  al  contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui
          all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al  30  aprile
          2021.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.