Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. (( Il fondo di parte corrente )) di cui all'articolo  89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200  milioni  di
euro. 
  (( 1-bis. All'articolo 90, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  «nell'anno  2019  e  nell'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021». )) 
  2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «spettacoli, fiere, congressi  e  mostre»  sono  sostituite
dalle seguenti «spettacoli e mostre». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 120 milioni di euro per l'anno 2021. 
  4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021». 
  (( 4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «18  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «36 mesi»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa
dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  rimangono
validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione
che lo spettacolo sia posticipato  con  data  certa  e  comunque  non
successiva al 31 dicembre 2023». 
  4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  126,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui all'articolo 88,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si  applicano  anche  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021  e  i
termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione». 
  4-quater. La dotazione del fondo «Carta della  cultura»,  istituito
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio  2020,  n.
15, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. )) 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 89 (Fondo emergenze  spettacolo,  cinema  e
          audiovisivo). - 1. Al fine di  sostenere  i  settori  dello
          spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a  seguito  delle
          misure  di  contenimento  del  COVID-19,  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo  sono  istituiti  due  Fondi  da
          ripartire,  uno  di  parte  corrente  e  l'altro  in  conto
          capitale, per le emergenze nei settori dello  spettacolo  e
          del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al  primo  periodo
          hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro  per
          l'anno 2020, di cui  185  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in  conto
          capitale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 90  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 90 (Disposizioni urgenti per  sostenere  il
          settore della cultura). - 1. Al fine  di  far  fronte  alle
          ricadute economiche negative  a  seguito  delle  misure  di
          contenimento del COVID-  19  di  cui  al  decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13,  e  al  decreto-legge  25  marzo
          2020, n. 19, la quota di cui all'articolo 71-octies,  comma
          3-bis, della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  dei  compensi
          incassati  negli  anni  2019,  2020  e   2021,   ai   sensi
          dell'articolo  71-septies  della  medesima  legge,  per  la
          riproduzione  privata  di  fonogrammi  e  videogrammi,   e'
          destinata  al  sostegno   degli   autori,   degli   artisti
          interpreti ed esecutori,  e  dei  lavoratori  autonomi  che
          svolgono attivita' di riscossione dei diritti  d'autore  in
          base ad un contratto di mandato con rappresentanza con  gli
          organismi di gestione collettiva di  cui  all'articolo  180
          della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 183
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 183 (Misure per il settore della  cultura).
          - 1. Omissis 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19. 
              3. Al fine di assicurare il funzionamento dei  musei  e
          dei luoghi della cultura statali di  cui  all'articolo  101
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  afferenti
          al settore museale, tenuto conto delle mancate  entrate  da
          vendita di biglietti d'ingresso,  conseguenti  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19,  e'  autorizzata
          la spesa di 165 milioni di euro per  l'anno  2020,  di  105
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
          l'anno 2022.  Le  somme  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnate  allo  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  88  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 88  (Rimborso  di  titoli  di  acquisto  di
          biglietti  per  spettacoli,  musei  e  altri  luoghi  della
          cultura). - 1. A seguito dell'adozione delle misure di  cui
          all'articolo 2, comma l, lettere b) e d), del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020  e
          comunque in ragione degli effetti derivanti  dall'emergenza
          da Covid-19, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai  sensi
          e per gli effetti dell'articolo  1463  del  codice  civile,
          ricorre la sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione
          dovuta in relazione ai contratti di acquisto di  titoli  di
          accesso per spettacoli di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi
          quelli  cinematografici  e  teatrali,  e  di  biglietti  di
          ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 
              2.  I  soggetti  acquirenti  presentano,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  o  dalla   diversa   data   della   comunicazione
          dell'impossibilita'   sopravvenuta    della    prestazione,
          apposita istanza  di  rimborso  al  soggetto  organizzatore
          dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita  da
          quest'ultimo utilizzati, allegando il  relativo  titolo  di
          acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al  rimborso
          o alla emissione di un voucher di importo  pari  al  prezzo
          del  titolo  di  acquisto,  da  utilizzare  entro  36  mesi
          dall'emissione.  L'emissione  dei  voucher   previsti   dal
          presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e
          non richiede alcuna forma  di  accettazione  da  parte  del
          destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera
          provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con
          restituzione della somma versata  ai  soggetti  acquirenti,
          alla scadenza del periodo di validita' del  voucher  quando
          la prestazione dell'artista originariamente programmata sia
          annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo
          periodo di validita' del voucher. In caso di  cancellazione
          definitiva   del   concerto,    l'organizzatore    provvede
          immediatamente al rimborso  con  restituzione  della  somma
          versati. 
              2-bis. Le disposizioni di  cui  ai,  commi  1  e  2  si
          applicano, a decorrere dalla data di adozione delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, con  riferimento  ai  titoli  di
          accesso e ai  biglietti  di  ingresso  per  prestazioni  da
          rendere nei territori interessati dalle  citate  misure  di
          contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i  quali,  a
          decorrere  dalla  medesima  data,  si  sono  verificate  le
          condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a),
          b) e c). Il termine di trenta giorni per  la  presentazione
          dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione. 
              2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo  rinviati
          a causa dell'emergenza da COVID-19,  i  titoli  di  accesso
          gia' acquistati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione rimangono validi per la durata di cui
          al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo
          sia posticipato con data certa e comunque non successiva al
          31 dicembre 2023. 
              3.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  126  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo  5  (Misure  a  sostegno  degli   operatori
          turistici e della cultura). - 1. Il fondo di parte corrente
          di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
          2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo e' incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno
          2020. 
              2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge
          19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020,  n.  77,  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali e per il turismo, e' incrementato di 400  milioni
          di euro per l'anno 2020. 
              3. Il fondo di  cui  all'articolo  183,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di  50
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
          ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al
          medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione. 
              4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto  2013,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: "esistenti  almeno  dal  1°
          gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti da
          almeno un  anno  prima  della  richiesta  di  accesso  alla
          misura" e le parole: "fino all'importo massimo  di  200.000
          euro  nei  tre  anni  d'imposta"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre
          anni d'imposta"; 
                b) il comma 4 e' abrogato. 
              4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  si
          applicano nei limiti delle risorse appositamente  stanziate
          e  previa  autorizzazione  ai   sensi   del   comma   6-bis
          dell'articolo 80 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126. 
              5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e  3,  pari  a  550
          milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34. 
              6. All'articolo 176 del decreto legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito con modificazioni dalla legge  17  luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole "Per il periodo  di  imposta
          2020 e' riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti:  "Per
          i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una  sola
          volta," e le parole "1° luglio al 31  dicembre  2020"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° luglio  2020  al  30  giugno
          2021"; 
                b) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente  "5-bis.
          Ai fini della concessione dell'agevolazione sono  prese  in
          considerazione le domande presentate entro il  31  dicembre
          2020, secondo le modalita'  applicative  gia'  definite  ai
          sensi del comma 6". 
              7. Agli oneri derivanti dal comma 6,  valutati  in  280
          milioni di euro per l'anno 2021 e in 122,5 milioni di  euro
          per l'anno 2022, si  provvede  quanto  a  280  milioni  per
          l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 34, quanto a 50  milioni
          di   euro    per    l'anno    2022    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a  72,50
          milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo
          per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
          all'articolo 10, comma 5, del  decreto  legge  29  novembre
          2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              7-bis. In considerazione del persistente stato di crisi
          del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo
          96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, si applicano, alle medesime condizioni,  anche  con
          riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni
          di cui al comma 4 del medesimo articolo  96  si  applicano,
          alle  medesime  condizioni,  anche   con   riferimento   al
          contributo dovuto per l'annualita' 2020.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 della
          legge  13  febbraio  2020,  n.  15  (Disposizioni  per   la
          promozione e il sostegno della lettura): 
                «Articolo 6 (Misure per il contrasto  della  poverta'
          educativa e culturale). - 1. Omissis 
              2. La Carta della cultura di cui  al  comma  1  e'  una
          carta elettronica di importo  nominale  pari  a  euro  100,
          utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo  rilascio,
          nei pagamenti per  l'acquisto  di  libri,  anche  digitali,
          muniti di codice  ISBN.  Ai  fini  dell'assegnazione  della
          Carta di cui al comma 1,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  istituito
          il Fondo «Carta della cultura», con  una  dotazione  di  un
          milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          integrare con gli importi ad esso destinati  ai  sensi  dei
          commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono   definiti   i    requisiti    per
          l'assegnazione della Carta e le modalita' di rilascio e  di
          utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo
          di cui al periodo precedente. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.