Art. 37 
 
                    Sostegno alle grandi imprese 
 
  1. Al fine di consentire alle grandi  imprese  che  si  trovano  in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria  in  relazione  alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da  Covid-19,
di proseguire l'attivita', e' istituito, presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un  apposito  Fondo  per  l'anno  2021,  con  una
dotazione di euro 200.000.000,00. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa
dell'Unione europea, con esclusione  delle  imprese  del  ((  settore
bancario, finanziario )) e assicurativo. Dette misure  sono  concesse
nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le  imprese
che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati  a  far  fronte
regolarmente alle  obbligazioni  pianificate  o  che  si  trovano  in
situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2,  punto  18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ((, del 17  giugno
2014 )), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non
possono, in ogni caso, accedere agli interventi  le  imprese  che  si
trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto  articolo
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31  dicembre  2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso
a condizione che  si  possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche
per il finanziamento delle imprese in  amministrazione  straordinaria
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  e  al  decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, fermo restando  quanto  previsto  al  comma  2  ((  del
presente articolo )), tramite la concessione di prestito diretto alla
gestione  corrente,  alla  riattivazione  ed  al   completamento   di
impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per  le  altre
misure indicate nel programma presentato.  I  crediti  sorti  per  la
restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in
prededuzione, a norma dell'articolo  111,  primo  comma,  numero  1),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.  Le  somme  restituite
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra  quota
capitale e quota interessi. Le somme  relative  alla  quota  capitale
sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato  di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere  affidata  a
organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo,   criteri,   modalita'   e   condizioni    per    l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei
presupposti per il rimborso del finanziamento. 
  6.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti
dalla crisi sul sistema  produttivo  nazionale,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, da  destinare  al  potenziamento  e  all'implementazione
delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
          17 giugno 2014  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del  trattato  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014. 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  recante
          "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi  imprese   in   stato   di   insolvenza,   a   norma
          dell'articolo 1 della legge 30  luglio  1998,  n.  274"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          9 agosto 1999, n. 185. 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato  di  insolvenza"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          24 dicembre 2003, n. 298. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  111  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Articolo 111 (Ordine di distribuzione delle  somme).
          - Le somme ricavate  dalla  liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
                  1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                  2)  per  il  pagamento  dei  crediti  ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                  3) per il pagamento dei creditori chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge;  tali  debiti  sono
          soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).» 
              - La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione
          del Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          2 novembre 1993, n. 257. 
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  C
          326 del 26.10.2012. 
              - Si riporta il testo del  comma  852  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato): 
                «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al  fine
          di contrastare il declino  dell'apparato  produttivo  anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di cui all'articolo 2 comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura  opera  in  collaborazione  con   le   competenti
          Commissioni parlamentari, nonche' con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. I parlamentari eletti  nei  territori
          nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi
          d'impresa oggetto d'intervento possono  essere  invitati  a
          partecipare ai lavori della struttura. La struttura di  cui
          ai  periodi  precedenti  garantisce  la  pubblicita'  e  la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          strumentazioni informatiche. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
          al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di  supporto
          finalizzate alla trattazione di  tematiche  concernenti  le
          procedure  di  amministrazione  straordinaria  di  cui   al
          decreto  legislativo  8  luglio   1999,   n.   270   e   al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  a
          decorrere  dall'anno  2007,  cui   si   provvede   mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140.  Con  il  medesimo
          provvedimento si provvede, anche mediante soppressione,  al
          riordino degli  organismi  esistenti  presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
          attivita' industriali e delle crisi di impresa.»