Art. 37 Sostegno alle grandi imprese 1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00. 2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del (( settore bancario, finanziario )) e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ((, del 17 giugno 2014 )), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2 (( del presente articolo )), tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento. 6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. (( 7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. ))
Riferimenti normativi - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014. - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 9 agosto 1999, n. 185. - Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 24 dicembre 2003, n. 298. - Si riporta il testo dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Articolo 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).» - La legge 27 ottobre 1993, n. 432 recante "Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 2 novembre 1993, n. 257. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326 del 26.10.2012. - Si riporta il testo del comma 852 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di impresa.»