(( Art. 37 - ter 
 
           Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 
                        16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
dopo il settimo comma e' inserito il seguente: 
  «Qualora  dopo  l'omologazione  si  rendano  necessarie   modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In
tal caso, il piano modificato e  la  relazione  sono  pubblicati  nel
registro delle imprese  e  della  pubblicazione  e'  dato  avviso  ai
creditori  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta  elettronica
certificata. Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'avviso  e'
ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto
comma». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182-bis  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e   della   liquidazione   coatta   amministrativa),   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 182-bis (Accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
          depositando la  documentazione  di  cui  all'articolo  161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  lettera
          d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                  a) entro centoventi  giorni  dall'omologazione,  in
          caso di crediti gia' scaduti a quella data; 
                  b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in  caso
          di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si  applica  l'articolo  168,
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato.  Il  tribunale
          omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie   quando
          l'adesione e' decisiva ai  fini  del  raggiungimento  della
          percentuale di cui al primo comma  e  quando,  anche  sulla
          base delle risultanze della relazione del professionista di
          cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
          predetta amministrazione o degli enti gestori di  forme  di
          previdenza  o  assistenza   obbligatorie   e'   conveniente
          rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo
          161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d),  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui  all'articolo  67,  terzo  comma,
          lettera  d),  circa  la  idoneita'   della   proposta,   se
          accettata,  ad   assicurare   l'integrale   pagamento   dei
          creditori con i quali non sono in corso  trattative  o  che
          hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare.
          L'istanza di  sospensione  di  cui  al  presente  comma  e'
          pubblicata nel registro delle imprese e  produce  l'effetto
          del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive
          e cautelari, nonche' del divieto  di  acquisire  titoli  di
          prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              Qualora  dopo  l'omologazione  si  rendano   necessarie
          modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi  apporta
          le  modifiche  idonee  ad  assicurare  l'esecuzione   degli
          accordi, richiedendo al professionista  indicato  al  primo
          comma il rinnovo della relazione. In  tal  caso,  il  piano
          modificato e la  relazione  sono  pubblicati  nel  registro
          delle imprese e  della  pubblicazione  e'  dato  avviso  ai
          creditori  a  mezzo  di  lettera   raccomandata   o   posta
          elettronica  certificata.   Entro   trenta   giorni   dalla
          ricezione dell'avviso  e'  ammessa  opposizione  avanti  al
          tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»