Art. 38 
 
              Misure di sostegno al sistema delle fiere 
 
  1. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'  incrementata  di  euro  150
milioni per l'anno 2021, per le finalita'  di  cui  all'articolo  91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito
un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
destinato al ristoro delle perdite derivanti  dall'annullamento,  dal
rinvio   o   dal   ridimensionamento,   in   seguito    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. 
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  tenendo   conto
dell'impatto economico negativo nel settore conseguente  all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno ((  a  valere  sul
fondo )) di cui al comma 3, non  e'  compatibile  con  le  misure  di
sostegno (( a valere sulle risorse )) di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 72  del
          citato decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 72  (Misure  per  l'internazionalizzazione  del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                  a) realizzazione di una campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                  c)  cofinanziamento  di  iniziative  di  promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                  d) concessione di cofinanziamenti a  fondo  perduto
          fino al cinquanta per cento dei finanziamenti  concessi  ai
          sensi dell'articolo 2, primo comma,  del  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
          di cui all'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre
          2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti  e
          alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
          materia di aiuti di Stato. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 91  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art.   91   (Internazionalizzazione    degli    enti
          fieristici e delle start-up innovative). - 1.-2. Omissis» 
              3. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per
          l'anno 2020, per le finalita' di cui alla  lettera  d)  del
          medesimo comma. A valere sullo stanziamento di cui al primo
          periodo  e  nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni
          dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  possono
          essere concessi, per il tramite di Simest S.pA, ai soggetti
          di cui al comma 1, contributi a fondo  perduto  commisurati
          ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da
          utili,   misure   di   sostegno   erogate   da    pubbliche
          amministrazioni  o  da  altre  fonti  di  ricavo,   secondo
          termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del
          Comitato agevolazioni di cui  all'articolo  1,  comma  270,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              Omissis."