Art. 39 
 
         Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno 
       delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «300
milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Fino al 31 dicembre  2022,  fermo  restando  il  rispetto
della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,
le disposizioni di cui al  comma  1,  ad  eccezione  delle  fasi  del
lavaggio  e  dell'asciugatura,  si  applicano   anche   ai   prodotti
ortofrutticoli    destinati    all'alimentazione    umana    freschi,
confezionati e pronti per il  consumo  che  assicurano  l'assenza  di
elementi inquinanti ovvero nocivi. 
    1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i parametri igienico-sanitari del  ciclo  produttivo  dei
prodotti di cui al comma 1-bis». 
  1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Fino  al  31   dicembre   2021   e'   sospesa   l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi  in
commercio  o  etichettati  al  1°   gennaio   2022   possono   essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  128  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «128. Al fine di garantire lo sviluppo e il  sostegno
          del settore agricolo, della pesca e  dell'acquacoltura,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
          sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca
          e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2021. 
              Omissis» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  13
          maggio   2011,   n.   77   (Disposizioni   concernenti   la
          preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione  dei
          prodotti ortofrutticoli di quarta gamma),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Articolo 4 (Disposizioni di  attuazione).  -  1.  In
          linea con la normativa comunitaria in materia, il  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico  e  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  definisce,  con
          proprio decreto, da emanare entro tre mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i   parametri
          chimico-fisici e igienico-sanitari  del  ciclo  produttivo,
          del confezionamento, individuando le misure  da  introdurre
          progressivamente   al   fine   di   utilizzare   imballaggi
          eco-compatibili secondo i criteri fissati  dalla  normativa
          comunitaria  e  dalle  norme  tecniche  di  settore,  della
          conservazione   e   della   distribuzione   dei    prodotti
          ortofrutticoli di quarta gamma e  i  requisiti  qualitativi
          minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato  I
          al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del  21
          dicembre  2007,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
          compatibili, nonche'  le  informazioni  che  devono  essere
          riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. 
              1-bis. Fino al 31  dicembre  2022,  fermo  restando  il
          rispetto della normativa vigente in materia di  igiene  dei
          prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1,  ad
          eccezione delle fasi del lavaggio  e  dell'asciugatura,  si
          applicano  anche  ai  prodotti   ortofrutticoli   destinati
          all'alimenta-zione umana freschi, confezionati e pronti per
          il consumo che assicurano l'assenza di elementi  inquinanti
          ovvero nocivi. 
              1-ter.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il
          Ministro  della  salute  e  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          individuati  i  parametri   igienico-sanitari   del   ciclo
          produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis. 
              2. Dall'attuazione  della  presente  legge  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  15  (Proroga  di  termini  in  materia  di
          ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare).  -  1.
          All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al quarto periodo, le parole "nella misura  fino
          al 10 per cento  nell'anno  2021,  fino  al  20  per  cento
          nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno  2023,  fino
          al 70  per  cento  nell'anno  2024  e  del  100  per  cento
          nell'anno 2025"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella
          misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20  per
          cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno  2024,
          fino al 70 per cento nell'anno 2025 e  del  100  per  cento
          nell'anno 2026"; 
                  b)  al  quinto  periodo,  la   parola   "2025"   e'
          sostituita dalla seguente: "2026"; 
                  c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita
          dalla seguente: "2027". 
              2. All'articolo 15-ter, comma 3, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
              3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo
          2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          maggio 2019, n. 44,  le  parole  "31  dicembre  2020"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
              4. All'articolo 14-bis, comma 5,  del  decreto-legge  3
          settembre 2019,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al
          2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025". 
              5. Agli oneri derivanti dal comma  4,  pari  a  200.000
          euro per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  delle  proiezioni,  per   l'anno   2022,   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
          programma «fondi di  riserva  e  speciali»  della  Missione
          «fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2020,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              6. Fino al 31 dicembre 2021 e'  sospesa  l'applicazione
          dell'articolo 219,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. I prodotti  privi  dei  requisiti  ivi
          prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al  1°
          gennaio  2022  possono  essere  commercializzati  fino   ad
          esaurimento delle scorte.»