(( Art. 39 - quater 
 
      Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato 
 
  1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia  spiaggiata,  laddove
reimmessa  nel  medesimo  ambiente  marino  o  riutilizzata  a   fini
agronomici o in sostituzione di materie prime  all'interno  di  cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 185 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Articolo    185    (Esclusioni    dall'ambito     di
          applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione
          della parte quarta del presente decreto: 
                  a) le emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                  b)  il  terreno  (in  situ),   inclusi   il   suolo
          contaminato   non   scavato   e   gli   edifici   collegati
          permanentemente al terreno, fermo restando quanto  previsto
          dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di  siti
          contaminati; 
                  c) il suolo non contaminato e altro materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
                  d) i rifiuti radioattivi; 
                  e) i materiali esplosivi in disuso; 
                  f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma
          2, lettera b), del presente articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o
          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di
          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,
          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente
          ne' mettono in pericolo la salute umana, nonche',  fino  al
          31  dicembre  2022,  la   posidonia   spiaggiata,   laddove
          reimmessa nel medesimo ambiente  marino  o  riutilizzata  a
          fini  agronomici  o  in  sostituzione  di   materie   prime
          all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi
          che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la
          salute umana. 
              Omissis.»