(( Art. 40 - bis 
 
Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per  la
  ricostruzione del viadotto Polcevera 
 
  1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma  9,  lettere
a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  disponibili
nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge,  nel  limite
di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del  Commissario
che ne attesti l'eccedenza  rispetto  alle  esigenze  da  soddisfare,
possono  essere  trasferite  dalla  suddetta  contabilita'   speciale
direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di
investimenti di rigenerazione e riqualificazione  urbana  delle  aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio  di  tali
interventi e' assicurato da parte del comune  ai  sensi  del  decreto
legislativo  29   dicembre   2011,   n.   229.   Contestualmente   al
trasferimento di cui al primo periodo, il  Commissario  straordinario
provvede alla restituzione delle somme erogate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti a titolo  di  anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109  del  2018,
mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi gia' previsti
nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati  con
decreto del medesimo Ministero. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 9  dell'articolo  4-bis
          del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze): 
                «Articolo 4-bis (Sostegno a  favore  degli  operatori
          economici danneggiati in conseguenza dell'evento). -  1.  -
          8. Omissis 
              9. La contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  1,
          comma 8, e' incrementata di 35 milioni di euro  per  l'anno
          2018. Ai relativi oneri si provvede: 
                a) quanto a 25  milioni  di  euro  per  il  pagamento
          dell'indennita'  di   cui   al   comma   6,   mediante   il
          trasferimento  da   parte   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   alla
          predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse
          gia' programmate nel bilancio 2018  dello  stesso  Istituto
          per il finanziamento di progetti di  cui  all'articolo  11,
          comma 5, del decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
          (bando ISI 2018); 
                b) quanto a  10  milioni  di  euro  per  l'avvio  del
          pagamento delle indennita' di cui ai commi  2  e  3,  nelle
          more  della  puntuale  quantificazione  del  fabbisogno,  a
          valere sulle risorse di cui all'articolo 45. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 6  dell'articolo  1
          del  citato  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
                «Articolo  1  (Commissario   straordinario   per   la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: "Commissario straordinario".  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un
          triennio dalla prima nomina. 
              2. - 5. Omissis 
              6. Il concessionario del tratto autostradale alla  data
          dell'evento,   tenuto,   in   quanto    responsabile    del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli  di  cui  all'articolo  1-bis.  In  caso  di  omesso
          versamento nel termine, il Commissario  straordinario  puo'
          individuare, omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla
          valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
          pervenute, un soggetto pubblico o privato che  anticipi  le
          somme necessarie alla integrale realizzazione delle  opere,
          a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  ai  fini
          della   compensazione   in   termini   di   fabbisogno    e
          indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
          2018 e 120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
          corrispondente  riduzione  del  medesimo   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  40
          milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          All'atto del versamento da parte del  Concessionario  delle
          somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
          del presente comma, il Fondo di cui all'articolo  1,  comma
          1072,  della  legge  27   dicembre   2017,   n.   205,   e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              Omissis.» 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere  e),
          f) e g), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo del comma  1072  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «1072. Il fondo da ripartire di cui  all'articolo  1,
          comma 140,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e'
          rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno  2018,  per
          1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
          euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per  2.480
          milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2033.  Le  predette
          risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a:  a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018.»