(( Art. 40 - ter 
 
Proroga delle disposizioni in materia di  ristrutturazione  di  mutui
  ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva 
 
  1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41-bis (Mutui ipotecari per  l'acquisto  di  beni  immobili
destinati a prima casa e oggetto di procedura  esecutiva).  -  1.  Al
fine  di  fronteggiare,  in  via  eccezionale,   temporanea   e   non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o una societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile  1999,  n.
130, che sia creditore ipotecario di primo grado,  abbia  iniziato  o
sia intervenuto in una  procedura  esecutiva  immobiliare  avente  ad
oggetto l'abitazione principale del debitore, il  debitore,  che  sia
qualificato come consumatore  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, puo', quando ricorrono le condizioni  di  cui
al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere
ovvero richiesta di un  finanziamento,  con  surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, a  un  terzo  finanziatore  che  rientri  nelle
citate categorie soggettive, il cui ricavato deve  essere  utilizzato
per estinguere il  mutuo  in  essere.  Il  debito  rinegoziato  o  il
finanziamento del terzo possono essere assistiti  dalla  garanzia  di
cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione  per
il debito residuo. 
    2. Il diritto di cui al  comma  1  sussiste  al  ricorrere  delle
seguenti condizioni: 
      a)  che  l'ipoteca  gravi  su  un  immobile   che   costituisce
abitazione principale del debitore e questi  abbia  rimborsato,  alla
data della presentazione dell'istanza, almeno  il  5  per  cento  del
capitale originariamente finanziato; l'immobile deve  essere  adibito
ad abitazione principale del debitore quando e' iniziata la procedura
esecutiva e per l'intera durata  della  stessa,  non  deve  rientrare
nelle  categorie  catastali  A1,  A8  e  A9  e  non  deve  avere   le
caratteristiche di lusso indicate nel  decreto  del  Ministro  per  i
lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969; 
      b) che la richiesta sia presentata  entro  il  termine  del  31
dicembre 2022, a condizione che al momento  della  presentazione  sia
pendente  una  procedura  esecutiva  immobiliare  sul  bene,  il  cui
pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; 
      c) che il debito complessivo calcolato ai  sensi  dell'articolo
2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia  superiore
a euro 250.000; 
      d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito
per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e
il 75 per cento del prezzo base della  successiva  asta  ovvero,  nel
caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del  bene
come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del  codice  di
procedura civile; 
      e) che la restituzione dell'importo  rinegoziato  o  finanziato
avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non  superiore
a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo  e
comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del
debitore, non superi il numero di 80. 
    3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il  coniuge,
la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge
20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del
debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui
al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato
all'estinzione del debito di cui al  comma  1,  avente  il  contenuto
previsto dal comma 2. Il finanziamento puo'  essere  assistito  dalla
garanzia di cui al comma 4. 
    4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di
cui ai commi 1 e 3 del presente  articolo  possono  essere  assistiti
dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per
la prima casa, di cui all'articolo 1, comma  48,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalita' e'  riservata
una quota di 8 milioni di euro per  l'anno  2021,  nell'ambito  della
dotazione   del   Fondo   medesimo,   che   e'    corrispondentemente
rifinanziato. La garanzia e' concessa nella misura del 50  per  cento
delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per  quanto
non diversamente disposto con il presente articolo,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di  attuazione  e  di
ogni altro atto esecutivo o attuativo. 
    5. Il creditore o, nei casi di cui al comma  3,  il  finanziatore
svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto  di  quanto
previsto  nella  disciplina  di   vigilanza   prudenziale   ad   esso
applicabile, all'esito della quale puo'  accettare  la  richiesta  di
rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo  contenuto
sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica  con
esito positivo del merito creditizio del debitore  ovvero,  nei  casi
regolati dal comma 3, del destinatario del  finanziamento.  L'istanza
puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'. 
    6. Al rapporto derivante dagli accordi di  rinegoziazione  e  dai
finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo  40,  comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385. 
    7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma
1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta  di  rinegoziazione
del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo'
sospendere il  processo  fino  a  sei  mesi.  L'istanza  puo'  essere
proposta nei  termini  di  cui  all'articolo  624-bis,  primo  comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede
secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto  comma.  Si
applica altresi' il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di
procedura civile. 
    8. La rinegoziazione di cui  al  comma  1,  con  beneficio  della
garanzia di cui al comma 4,  puo'  altresi'  essere  contenuta  nella
proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
    9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui  alla
legge 27 gennaio 2012,  n.  3,  possono  prevedere  che  un  soggetto
finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda  al  debitore  un
finanziamento, con surroga nella garanzia  ipotecaria  esistente,  il
cui ricavato deve  essere  utilizzato  per  estinguere  il  mutuo  in
essere. Il finanziamento e' assistito  dalla  garanzia  prevista  dal
comma 4. 
    10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  103  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei rifermenti normativi all'art. 26-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 586 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Articolo 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo,    il    giudice
          dell'esecuzione puo' sospendere la vendita  quando  ritiene
          che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a  quello
          giusto, ovvero pronunciare decreto  col  quale  trasferisce
          all'aggiudicatario  il  bene  espropriato,   ripetendo   la
          descrizione  contenuta  nell'ordinanza   che   dispone   la
          vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni  dei
          pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se  queste  ultime
          non    si    riferiscono    a    obbligazioni     assuntesi
          dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il  giudice  con
          il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
          dei pignoramenti e delle iscrizioni  ipotecarie  successive
          alla trascrizione del pignoramento. 
              Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al  debitore
          o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
              Esso  costituisce  titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio.»