(( Art. 40 - quater 
 
Disposizioni  in   materia   di   sospensione   dell'esecuzione   dei
              provvedimenti di rilascio degli immobili 
 
  1. La sospensione dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  limitatamente  ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,  del  codice
di  procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata: 
    a) fino al 30 settembre 2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 
    b) fino al 31 dicembre  2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  103  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei rifermenti normativi all'art. 26-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 586 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Articolo 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
          Avvenuto   il   versamento   del   prezzo,    il    giudice
          dell'esecuzione puo' sospendere la vendita  quando  ritiene
          che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore  a  quello
          giusto, ovvero pronunciare decreto  col  quale  trasferisce
          all'aggiudicatario  il  bene  espropriato,   ripetendo   la
          descrizione  contenuta  nell'ordinanza   che   dispone   la
          vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni  dei
          pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se  queste  ultime
          non    si    riferiscono    a    obbligazioni     assuntesi
          dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508. Il  giudice  con
          il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni
          dei pignoramenti e delle iscrizioni  ipotecarie  successive
          alla trascrizione del pignoramento. 
              Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al  debitore
          o al custode di rilasciare l'immobile venduto. 
              Esso  costituisce  titolo  per  la  trascrizione  della
          vendita sui  libri  fondiari  e  titolo  esecutivo  per  il
          rilascio.»