Art. 41 Fondo per le esigenze indifferibili 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-ter.