Art. 22 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
  1. Le commissioni esaminatrici,  nominate  dal  direttore  generale
dell'Istituto, sono cosi' composte: 
    a) Presidente, di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; 
    b) componenti: 
      due esperti nel settore per il quale il concorso e' bandito; 
      un  componente  e'  scelto  dal  Comitato   tecnico   sanitario
dell'ente e l'altro dal direttore generale; 
    c) segretario: 
      un dipendente amministrativo dell'Istituto non  inferiore  alla
categoria «C».