Art. 22 Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'Istituto, sono cosi' composte: a) Presidente, di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; b) componenti: due esperti nel settore per il quale il concorso e' bandito; un componente e' scelto dal Comitato tecnico sanitario dell'ente e l'altro dal direttore generale; c) segretario: un dipendente amministrativo dell'Istituto non inferiore alla categoria «C».