Art. 23 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Le prove d'esame per le procedure concorsuali di cui al presente
capo che si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13
e 14, sono le seguenti: 
    a) prova teorico-pratica: soluzione di una  serie  di  quesiti  a
risposta sintetica o compilazione di un  questionario  articolato  in
domande con risposta a scelta multipla, inerenti al  settore  per  il
quale il concorso e' bandito da cui si evincano anche  le  conoscenze
applicative; 
    b) prova orale: sulle materie inerenti al settore di  riferimento
nonche' sui compiti connessi alla  qualificazione  da  conferire.  La
prova orale deve anche comprendere, oltre  che  la  conoscenza  delle
principali applicazioni informatiche, della lingua  inglese  e  delle
eventuali altre lingue straniere previste dal bando.