Art. 24 
 
                              Punteggio 
 
  1. I punteggi per i titoli e le prove  d'esame  sono  ripartiti  ai
sensi dell'art. 8, comma 3. 
  2. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 
    a) titoli di carriera: 3; 
    b) titoli accademici e di studio: 5; 
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 14; 
    d) curriculum formativo e professionale: 8. 
  3. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo  e  professionale  si  applicano  i  criteri
previsti dall'art. 11.