Art. 17 Acquisizione da parte dell'ufficio tributario di informazioni relative agli acquisti 1. L'ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta sammarinese: a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente; b) numero, data e imponibile della fattura. 2. Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori economici sammarinesi che risultano loro cessionari.