Art. 17 
 
Acquisizione  da  parte  dell'ufficio  tributario   di   informazioni
                       relative agli acquisti 
 
  1. L'ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico
sammarinese,  acquisisce  a  livello  informatico  i  seguenti  dati,
relativi alle fatture di vendita emesse  in  formato  cartaceo  dagli
operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta
sammarinese: 
    a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente; 
    b) numero, data e imponibile della fattura. 
  2. Lo stesso ufficio, entro il giorno  quindici  del  secondo  mese
successivo a ciascun trimestre solare, trasmette  all'amministrazione
finanziaria italiana i dati sopra specificati dei  cedenti  italiani,
unitamente al  numero  ed  ai  dati  identificativi  degli  operatori
economici sammarinesi che risultano loro cessionari.