Art. 17
Acquisizione da parte dell'ufficio tributario di informazioni
relative agli acquisti
1. L'ufficio tributario, in relazione a ciascun operatore economico
sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati,
relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli
operatori economici italiani presentate per il pagamento dell'imposta
sammarinese:
a) numero di partita IVA e dati anagrafici del cedente;
b) numero, data e imponibile della fattura.
2. Lo stesso ufficio, entro il giorno quindici del secondo mese
successivo a ciascun trimestre solare, trasmette all'amministrazione
finanziaria italiana i dati sopra specificati dei cedenti italiani,
unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori
economici sammarinesi che risultano loro cessionari.