Art. 18
Acquisizione da parte dell'ufficio tributario di informazioni
relative alle cessioni
1. L'ufficio tributario, entro il termine previsto dal precedente
articolo, trasmette all'amministrazione finanziaria italiana le
seguenti informazioni in relazione alle fatture emesse in formato
cartaceo relative alle cessioni di beni effettuate dagli operatori
economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani:
a) numero e dati identificativi degli operatori economici
sammarinesi;
b) numero, data ed imponibile della fattura di vendita;
c) numero di partita IVA e dati identificativi dei cessionari
italiani.