Art. 18 
 
Acquisizione  da  parte  dell'ufficio  tributario   di   informazioni
                       relative alle cessioni 
 
  1. L'ufficio tributario, entro il termine previsto  dal  precedente
articolo,  trasmette  all'amministrazione  finanziaria  italiana   le
seguenti informazioni in relazione alle  fatture  emesse  in  formato
cartaceo relative alle cessioni di beni  effettuate  dagli  operatori
economici sammarinesi nei confronti di quelli italiani: 
    a)  numero  e  dati  identificativi  degli  operatori   economici
sammarinesi; 
    b) numero, data ed imponibile della fattura di vendita; 
    c) numero di partita IVA e  dati  identificativi  dei  cessionari
italiani.