Art. 51
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al
finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi
di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si
applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria
effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di
idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono
essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli
uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel
limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto
2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei
maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da
Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di ((entrata in vigore del
presente decreto)), sono assegnate alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa
della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base
dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare per
le finalita' di cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione
delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle
misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito
presso il Ministero ((delle infrastrutture e della mobilita'))
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che
provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti
delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine
del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e
dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali,
indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i
soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti ((dal presente articolo)) quantificati in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.