Art. 51 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di trasporto pubblico locale 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle
disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi
di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei
servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si
applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria
effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12
aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di
idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
  3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite  emerga  la  necessita'  di  erogare   servizi   aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono
essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli
uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
  4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel
limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi
aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei
maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da
Covid-19. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di ((entrata in vigore  del
presente decreto)), sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione  governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla  base
dei criteri stabiliti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto   e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare  per
le finalita' di cui al comma 4 nonche'  le  modalita'  di  erogazione
delle stesse. 
  6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle
misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito
presso  il  Ministero  ((delle  infrastrutture  e  della  mobilita'))
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore: 
    a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui  al  presente  comma;  tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse
disponibili,  di  iniziative  di   mobilita'   sostenibile,   incluse
iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di
bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021; 
    b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a
predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa
contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al  presente
comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti
delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilita'  sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati  entro  il  termine
del 31 agosto 2021. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e
dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,
indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i
soggetti beneficiari. 
  9. Agli oneri derivanti ((dal presente articolo))  quantificati  in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77.