Art. 52
Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali,
proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali e fusione di comuni
1. E' istituito, ((nello stato di previsione del Ministero))
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((660 milioni)) di euro
per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto
all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo
anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1,
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore
disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di
liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti
accertate,risultante dal rendiconto 2019 inviato ((alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP).)) Il fondo di cui al primo
periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali, da adottare entro((trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)) del
presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo..
((1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e
n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal
riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo
anticipazione di liquidita', distinto dal fondo crediti di dubbia
esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono
nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto,
gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato
di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo
anticipazione di liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese
riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del
contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da
ricostituzione del fondo anticipazione di liquidita' applicato al
primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto
previsto ai sensi del comma 1-bis puo' non essere applicato al
bilancio degli esercizi successivi.))
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di 6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a ((666,5 milioni)) di
euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si
provvede ai sensi dell'articolo 77.