Art. 52 
 
Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
  proroga di termini concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali e fusione di comuni 
 
  1. E'  istituito,  ((nello  stato  di  previsione  del  Ministero))
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((660 milioni))  di  euro
per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato  il
disavanzo  di  amministrazione   al   31   dicembre   2019   rispetto
all'esercizio precedente a seguito  della  ricostituzione  del  fondo
anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter,  comma  1,
del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il  maggiore
disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo  anticipazione  di
liquidita' e' superiore  al  10  per  cento  delle  entrate  correnti
accertate,risultante dal rendiconto 2019 inviato  ((alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP).)) Il fondo di  cui  al  primo
periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro((trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione))  del
presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.. 
  ((1-bis. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e
n. 80 del 29  aprile  2021,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  al  31
dicembre  2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
riappostamento  delle  somme  provenienti  dalle   anticipazioni   di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e   al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,   sterilizzate   nel   fondo
anticipazione di liquidita', distinto dal  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
  1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti  locali  iscrivono
nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di
liquidita' nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto,
gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato
di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo
anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura  delle  spese
riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   anticipazioni   di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso. 
  1-quater.  A  seguito   dell'utilizzo   dell'intero   importo   del
contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano  del  disavanzo  da
ricostituzione del fondo anticipazione  di  liquidita'  applicato  al
primo esercizio del bilancio di previsione  2021  rispetto  a  quanto
previsto ai sensi del  comma  1-bis  puo'  non  essere  applicato  al
bilancio degli esercizi successivi.)) 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari  a  ((666,5  milioni))  di
euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77.