((Art. 52 bis 
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 
 
  1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
  «843. Il fondo per i comuni in stato di  dissesto  finanziario,  di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al  presente  comma  sono  ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai  sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data del 1° gennaio 2021». 
  2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura
di assegnazione del contributo in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Fino
all'adozione di apposite linee guida  da  parte  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno,  e'  sospesa  la  procedura  di  verifica  dei
requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141  dell'articolo
1 della  legge  n.  145  del  2018,  ai  fini  dell'assegnazione  del
contributo.))