Art. 53
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250
milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di
ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata
per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in
ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui ((alla
lettera a) )) relativa ai comuni con popolazione maggiore di
centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo
necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente
lettera.
((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle
risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.))
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.