((Art. 54 bis 
 
                    Misure a sostegno degli enti 
                di area vasta in dissesto finanziario 
 
  1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti  di  area
vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati le  modalita'  di  attuazione  del
presente articolo e i criteri di  ripartizione  delle  risorse  sotto
forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1,  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))