((Art. 54 bis
Misure a sostegno degli enti
di area vasta in dissesto finanziario
1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area
vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati le modalita' di attuazione del
presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto
forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))