((Art. 54 ter 
 
                Riorganizzazione del sistema camerale 
                       della Regione siciliana 
 
  1. La Regione  siciliana,  in  considerazione  delle  competenze  e
dell'autonomia ad essa  attribuite,  puo'  provvedere,  entro  il  31
dicembre 2021, a riorganizzare il  proprio  sistema  camerale,  anche
revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico
nonche'  del  numero  massimo  di  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  e  assicurando  alle
camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria  e
patrimoniale  detenuta  da  quelle  precedentemente  esistenti  nella
medesima circoscrizione territoriale. 
  2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  anche  mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali  delle
camere di commercio esistenti e  comunque  nel  rispetto  del  limite
numerico previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 219 del 2016,  le  circoscrizioni  territoriali  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Catania
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  presidente  della
Regione siciliana, e' nominato un commissario ad  acta  per  ciascuna
delle predette camere di commercio. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))