((Art. 54 ter
Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana
1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e
dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31
dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche
revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico
nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle
camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e
patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella
medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle
camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite
numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della
Regione siciliana, e' nominato un commissario ad acta per ciascuna
delle predette camere di commercio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))