((Art. 56 quater
Misure in favore degli enti locali
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con
popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di
3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni
beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori
interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per
l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del minore e
alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))