((Art. 56 quater 
 
                 Misure in favore degli enti locali 
 
  1. Al fine di contribuire  alle  spese  sostenute  dai  comuni  con
popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai  minori  per  i
quali sia stato disposto l'allontanamento dalla  casa  familiare  con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione  di
3 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma  1  tra  i  comuni
beneficiari,  si  tiene  conto  del  numero  complessivo  dei  minori
interessati in rapporto alla popolazione residente e  dei  costi  per
l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del  minore  e
alla durata dell'intervento stesso. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))