Art. 57 
 
Riparto  del  contributo  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,   del
                 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
69,)) il secondo periodo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Il  ristoro  delle  minori  entrate  e'  attuato  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2021 secondo gli importi indicati per  ciascun  ente  nella  seguente
tabella con corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico