Art. 25 
 
Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di   VIA   e
                        preavviso di rigetto 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati  da  piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a
VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte
nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il
proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,
II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in
formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla
Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione
contenente: 
        a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto; 
        b) tipologia progettuale individuata come principale; 
        c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
  soppressa 
      4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
la Regione o  la  Provincia  autonoma  ((trasmette  al  Ministero  le
valutazioni  di  competenza,  anche  in   merito   all'individuazione
dell'autorita' competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o
alla verifica di assoggettabilita' a VIA,))  dandone  contestualmente
comunicazione al proponente. Entro i  successivi  trenta  giorni,  in
base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte
seconda del presente decreto, il  competente  ufficio  del  Ministero
comunica al  proponente  e  alla  Regione  o  Provincia  autonoma  la
determinazione in merito  all'autorita'  competente,  alla  quale  il
proponente  stesso  dovra'  presentare  l'istanza  per  l'avvio   del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito  l'assenso
del Ministero sulla posizione formulata  dalla  Regione  o  Provincia
autonoma."; 
    b) all'articolo 6: 
      1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei
procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente
coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di
impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente
nell'ambito del procedimento autorizzatorio.  ((Resta  fermo  che  la
decisione di autorizzare  il  progetto  e'  assunta  sulla  base  del
provvedimento di VIA»)); 
      2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  «10-bis.  Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'
all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 7-bis  (Competenze  in  materia  di  VIA  e  di
          verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. La  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA e  la  VIA  vengono  effettuate  ai
          diversi livelli istituzionali, tenendo conto  dell'esigenza
          di razionalizzare i procedimenti  ed  evitare  duplicazioni
          nelle valutazioni. 
                2. Sono sottoposti a VIA in sede statale  i  progetti
          di cui all'allegato II  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a
          VIA in sede statale i progetti di cui  all'allegato  II-bis
          alla parte seconda del presente decreto. 
                2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          individua,   con   uno   piu'   decreti,    successivamente
          aggiornati, ove  necessario,  con  cadenza  semestrale,  le
          tipologie  di  progetti   e   le   opere   necessarie   per
          l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia  e
          il  Clima  (PNIEC),  nonche'  le  aree  non   idonee   alla
          realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle
          caratteristiche  del  territorio,   sociali,   industriali,
          urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche  e  delle  aree
          sia a terra che a mare  caratterizzate  dalla  presenza  di
          siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe,
          con particolare  riferimento  all'assetto  idrogeologico  e
          alle vigenti pianificazioni, da sottoporre  a  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede  statale  ai  sensi
          del comma 2. 
                2-ter. L'individuazione delle aree di  cui  al  comma
          2-bis  deve  avvenire  nel  rispetto  delle   esigenze   di
          mitigazione  degli  effetti  dei   cambiamenti   climatici,
          nonche' delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e
          del paesaggio,  delle  aree  agricole  e  forestali,  della
          qualita' dell'aria e dei corpi idrici e del  suolo,  tenuto
          conto dei suoli degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche
          risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 
                2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui  al
          comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo
          di  superfici   di   strutture   edificate,   comprese   le
          piattaforme petrolifere in disuso. 
                3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis,  sono
          sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui
          all'allegato III alla parte seconda del  presente  decreto.
          Sono sottoposti a verifica di assoggettabilita'  a  VIA  in
          sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte
          seconda del presente decreto. 
                4. In sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che esercita le proprie competenze in  collaborazione
          con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
          turismo  per   le   attivita'   istruttorie   relative   al
          procedimento  di  VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA   e'   adottato   dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          provvedimento di VIA e'  adottato  nelle  forme  e  con  le
          modalita' di cui all'articolo 25, comma 2,  e  all'articolo
          27, comma 8. 
                4-bis. Nel caso di opere o interventi  caratterizzati
          da  piu'  elementi  progettuali  corrispondenti  a  diverse
          tipologie   soggette   a   VIA   ovvero   a   verifica   di
          assoggettabilita'  a  VIA   rientranti   in   parte   nella
          competenza statale e  in  parte  in  quella  regionale,  il
          proponente,  con  riferimento  alle  voci  elencate   negli
          allegati II, II-bis,  III  e  IV  alla  parte  seconda  del
          presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
          della transizione ecologica  e  alla  Regione  o  Provincia
          autonoma interessata una comunicazione contenente: 
                  a)  oggetto/titolo  del   progetto   o   intervento
          proposto; 
                  b)   tipologia   progettuale    individuata    come
          principale; 
                  c) altre tipologie progettuali coinvolte; 
                4-ter. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette
          al Ministero le valutazioni di competenza, anche in  merito
          all'individuazione    dell'autorita'    competente     allo
          svolgimento della procedura  di  VIA  o  alla  verifica  di
          assoggettabilita'   a    VIA,    dandone    contestualmente
          comunicazione al  proponente.  Entro  i  successivi  trenta
          giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
          III e IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il
          competente ufficio del Ministero comunica al  proponente  e
          alla Regione o  Provincia  autonoma  la  determinazione  in
          merito all'autorita' competente, alla quale  il  proponente
          stesso  dovra'  presentare  l'istanza   per   l'avvio   del
          procedimento. Decorso tale termine, si considera  acquisito
          l'assenso del Ministero  sulla  posizione  formulata  dalla
          Regione o Provincia autonoma. 
                5. In sede regionale, l'autorita'  competente  e'  la
          pubblica amministrazione con compiti di tutela,  protezione
          e  valorizzazione   ambientale   individuata   secondo   le
          disposizioni  delle  leggi  regionali  o   delle   Province
          autonome. 
                6. Qualora nei procedimenti di VIA o di  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA l'autorita' competente coincida con
          l'autorita'  proponente  di  un  progetto,   le   autorita'
          medesime provvedono  a  separare  in  maniera  appropriata,
          nell'ambito della propria organizzazione  delle  competenze
          amministrative,  le  funzioni  confliggenti  in   relazione
          all'assolvimento  dei  compiti   derivanti   dal   presente
          decreto. Le autorita' competenti  evitano  l'insorgenza  di
          situazioni che diano origine a un conflitto di interessi  e
          provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto,  anche
          potenziale, alle competenti autorita'. 
                7. Qualora un progetto sia sottoposto a  verifica  di
          assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          assicurano che le procedure  siano  svolte  in  conformita'
          agli articoli da 19 a 26 e da  27-bis  a  29  del  presente
          decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale  si
          svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
                8. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  o   regolamenti
          l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni
          amministrative  ad  esse  attribuite  in  materia  di  VIA,
          nonche' l'eventuale conferimento  di  tali  funzioni  o  di
          compiti   specifici   agli    altri    enti    territoriali
          sub-regionali. La potesta' normativa  di  cui  al  presente
          comma  e'  esercitata  in  conformita'  alla   legislazione
          europea e nel rispetto  di  quanto  previsto  nel  presente
          decreto,  fatto  salvo  il  potere  di   stabilire   regole
          particolari  ed  ulteriori  per  la   semplificazione   dei
          procedimenti, per  le  modalita'  della  consultazione  del
          pubblico e di  tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente
          interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
          autorizzazioni di competenza regionale  e  locale,  nonche'
          per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo  29,
          comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso  non  sono
          derogabili i termini procedimentali  massimi  di  cui  agli
          articoli 19 e 27-bis. 
                8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
          superamento  di  sentenze  di  condanna  della   Corte   di
          Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale
          per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a
          VIA o a VIA ai sensi del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i
          poteri sostitutivi di cui all'articolo 41  della  legge  24
          dicembre 2012 n. 234. 
                9. A decorrere dal 31 dicembre 2017,  e  con  cadenza
          biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati  e
          i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e  di
          VIA, fornendo: 
                  a) il numero di progetti di cui agli allegati III e
          IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale; 
                  b) la ripartizione delle  valutazioni  dell'impatto
          ambientale secondo le categorie dei progetti  di  cui  agli
          allegati III e IV; 
                  c) il numero di progetti  di  cui  all'allegato  IV
          sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA; 
                  d) la durata media delle procedure  di  valutazione
          dell'impatto ambientale; 
                  e) stime generali  dei  costi  medi  diretti  delle
          valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli
          effetti sulle piccole e medie imprese. 
                10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni  6  anni,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare informa la Commissione europea circa lo  stato  di
          attuazione  della  direttiva  2014/52/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  che  modifica
          la  direttiva  2011/92/UE  concernente  la  valutazione  di
          impatto  ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e
          privati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  6  (Oggetto  della  disciplina).   -   1.   La
          valutazione ambientale strategica  riguarda  i  piani  e  i
          programmi   che   possono   avere   impatti   significativi
          sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 
                2. Fatto salvo quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                  a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei  progetti  elencati  negli  allegati  II,
          II-bis, III e IV del presente decreto; 
                  b) per i quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria   una   valutazione   d'incidenza    ai    sensi
          dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
                3. Per i piani e i programmi di cui al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 12 e  tenuto  conto  del  diverso  livello  di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
                3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,  secondo  le
          disposizioni di  cui  all'articolo  12,  se  i  piani  e  i
          programmi, diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  che
          definiscono il quadro di riferimento  per  l'autorizzazione
          dei    progetti,    producano     impatti     significativi
          sull'ambiente. 
                3-ter.  Per  progetti  di  opere  e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
          Piano di sviluppo  aeroportuale,  gia'  sottoposti  ad  una
          valutazione ambientale strategica, e che rientrano  tra  le
          categorie per  le  quali  e'  prevista  la  Valutazione  di
          impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti  gli
          elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal
          Piano  regolatore  portuale  o  dal   Piano   di   sviluppo
          aeroportuale. Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il
          Piano  di  sviluppo  aeroportuale  ovvero   le   rispettive
          varianti abbiano contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a
          valutazione di  impatto  ambientale  nella  loro  interezza
          secondo  le  norme   comunitarie,   tale   valutazione   e'
          effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste
          dalla Parte Seconda del presente decreto  ed  e'  integrata
          dalla valutazione ambientale strategica per  gli  eventuali
          contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con  un
          unico provvedimento. 
                4. Sono comunque esclusi dal  campo  di  applicazione
          del presente decreto: 
                  a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella  disciplina  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni; 
                  b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                  c) i piani di protezione civile in caso di pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                  c-bis) i piani di gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; 
                  c-ter) i piani, i programmi e  i  provvedimenti  di
          difesa fitosanitaria adottati  dal  Servizio  fitosanitario
          nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie  di
          emergenza. 
                5. La valutazione d'impatto ambientale si applica  ai
          progetti che possono avere impatti ambientali significativi
          e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1,  lettera
          c). 
                6.  La  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   e'
          effettuata per: 
                  a) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
                  b)  le  modifiche  o  le  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato II, II-bis,  III  e  IV  alla  parte
          seconda  del  presente  decreto,   la   cui   realizzazione
          potenzialmente   possa    produrre    impatti    ambientali
          significativi e negativi, ad eccezione  delle  modifiche  o
          estensioni che risultino  conformi  agli  eventuali  valori
          limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; 
                  c) i progetti elencati  nell'allegato  II-bis  alla
          parte seconda del presente  decreto,  in  applicazione  dei
          criteri e delle soglie definiti dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015; 
                  d) i progetti elencati nell'allegato IV alla  parte
          seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
          delle   soglie   definiti   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015. 
                6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di  competenza
          statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
          autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
          viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito  del
          procedimento autorizzatorio. 
                6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di  competenza
          statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
          autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
          viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito  del
          procedimento autorizzatorio. Resta fermo che  la  decisione
          di autorizzare  il  progetto  e'  assunta  sulla  base  del
          provvedimento di VIA. 
                7. La VIA e' effettuata per: 
                  a) i progetti di cui agli allegati II  e  III  alla
          parte seconda del presente decreto; 
                  b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
          parte seconda del presente decreto,  relativi  ad  opere  o
          interventi di  nuova  realizzazione,  che  ricadono,  anche
          parzialmente, all'interno di aree  naturali  protette  come
          definite dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  ovvero
          all'interno di siti della rete Natura 2000; 
                  c) i progetti elencati nell'allegato II alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni, qualora, all'esito dello svolgimento  della  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'  competente  valuti
          che possano produrre impatti ambientali significativi; 
                  d) le modifiche o estensioni dei progetti  elencati
          negli allegati II e III che comportano il superamento degli
          eventuali valori limite ivi stabiliti; 
                  e) le modifiche o estensioni dei progetti  elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente  decreto,  qualora,  all'esito  dello  svolgimento
          della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                  f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla
          parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
          svolgimento della verifica di assoggettabilita' a  VIA,  in
          applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie  definiti  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi. 
                8. Per i progetti di cui  agli  allegati  III  e  IV,
          ricadenti all'interno di aree naturali protette, le  soglie
          dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta  per
          cento. Le medesime riduzioni  si  applicano  anche  per  le
          soglie dimensionali dei progetti di  cui  all'allegato  II,
          punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli  elettrodotti  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. 
                9. Per le modifiche, le estensioni o gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui  ai  commi  6  o  7.  L'esito  della
          valutazione preliminare e la documentazione  trasmessa  dal
          proponente sono tempestivamente  pubblicati  dall'autorita'
          competente sul proprio sito internet istituzionale. 
                10. Per i progetti o parti di progetti  aventi  quale
          unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
          quali  unico  obiettivo  la  risposta  alle  emergenze  che
          riguardano la protezione civile, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
          con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
          applicazione delle norme di cui al titolo III  della  parte
          seconda del presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale
          applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 
                10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9  del
          presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si  applica
          quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
                11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo', in casi eccezionali, previo parere del  Ministro
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          esentare in tutto o in parte un  progetto  specifico  dalle
          disposizioni di cui al titolo III della parte  seconda  del
          presente   decreto,   qualora   l'applicazione   di    tali
          disposizioni  incida  negativamente  sulla  finalita'   del
          progetto, a condizione che siano rispettati  gli  obiettivi
          della  normativa  nazionale  ed  europea  in   materia   di
          valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
                  a) esamina  se  sia  opportuna  un'altra  forma  di
          valutazione; 
                  b) mette a disposizione del pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
                  c)  informa  la  Commissione  europea,  prima   del
          rilascio dell'autorizzazione, dei motivi  che  giustificano
          l'esenzione  accordata  fornendo  tutte   le   informazioni
          acquisite. 
                12. Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei  programmi
          elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
          della destinazione dei suoli  conseguenti  all'approvazione
          dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
                13.   L'autorizzazione   integrata   ambientale    e'
          necessaria per: 
                  a) le installazioni che svolgono attivita'  di  cui
          all'Allegato VIII alla Parte Seconda; 
                  b) le modifiche sostanziali degli impianti  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. 
                14. Per le attivita' di smaltimento o di recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui  all'articolo  6,
          comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata  ambientale,  ai   sensi   di   quanto   disposto
          dall'articolo  29-quater,  comma  11,   costituisce   anche
          autorizzazione alla realizzazione  o  alla  modifica,  come
          disciplinato dall'articolo 208. 
                15. Per le installazioni di cui alla lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. 
                16.  L'autorita'  competente,  nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                  a) devono  essere  prese  le  opportune  misure  di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
                  b)   non   si   devono   verificare   fenomeni   di
          inquinamento significativi; 
                  c) e' prevenuta la produzione dei rifiuti, a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
                  d)  l'energia  deve  essere  utilizzata   in   modo
          efficace ed efficiente; 
                  e) devono essere prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                  f)  deve  essere  evitato  qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a  quanto  previsto  all'articolo  29-sexies,
          comma 9-quinquies. 
                17.   Ai   fini    di    tutela    dell'ambiente    e
          dell'ecosistema,  all'interno  del  perimetro  delle   aree
          marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi  di
          tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali,  regionali
          o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e
          internazionali sono vietate le  attivita'  di  ricerca,  di
          prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi  liquidi
          e gassosi in mare, di cui agli articoli  4,  6  e  9  della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Il  divieto  e'  altresi'
          stabilito nelle zone di  mare  poste  entro  dodici  miglia
          dalle linee di  costa  lungo  l'intero  perimetro  costiero
          nazionale e  dal  perimetro  esterno  delle  suddette  aree
          marine e  costiere  protette.  I  titoli  abilitativi  gia'
          rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del
          giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza  e  di
          salvaguardia  ambientale.   Sono   sempre   assicurate   le
          attivita'  di  manutenzione   finalizzate   all'adeguamento
          tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla
          tutela  dell'ambiente,  nonche'  le  operazioni  finali  di
          ripristino  ambientale.  Dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il  comma
          81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,  n.  239.  A
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, i titolari delle concessioni di  coltivazione
          in mare sono tenuti a corrispondere annualmente  l'aliquota
          di prodotto di cui all'articolo 19,  comma  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
          per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o
          contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare  le
          somme    corrispondenti    al    valore     dell'incremento
          dell'aliquota  ad  apposito   capitolo   dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, per essere  interamente  riassegnate,
          in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
          di  previsione  ,  rispettivamente,  del  Ministero   dello
          sviluppo economico, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          vigilanza e  controllo  della  sicurezza  anche  ambientale
          degli impianti di ricerca e coltivazione  in  mare,  e  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per assicurare il pieno svolgimento delle  azioni  di
          monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
          valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche
          mediante   l'impiego   dell'Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  delle  Agenzie
          regionali per l'ambiente e  delle  strutture  tecniche  dei
          corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e  di
          contrasto dell'inquinamento marino.».