Art. 26 
 
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel  provvedimento
                               di VIA 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  «d'intesa  con  il
proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il proponente»; 
    b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
nomina del 50  per  cento  dei  rappresentanti  del  Ministero  della
transizione ecologica tra soggetti estranei  all'amministrazione  del
Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per
l'esercizio delle funzioni;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto
          a ottemperare  alle  condizioni  ambientali  contenute  nel
          provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o  nel
          provvedimento di VIA. 
                2. L'autorita' competente, in collaborazione  con  il
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo   per   i   profili   di    competenza,    verifica
          l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al  comma
          1 al  fine  di  identificare  tempestivamente  gli  impatti
          ambientali  significativi  e  negativi  imprevisti   e   di
          adottare  le  opportune   misure   correttive.   Per   tali
          attivita', l'autorita' competente puo'  avvalersi,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, dell'Istituto  superiore  di  sanita'  per  i
          profili concernenti la sanita' pubblica,  ovvero  di  altri
          soggetti pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la
          stessa autorita' competente degli esiti della verifica. Per
          il supporto alle medesime attivita', nel caso  di  progetti
          di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
          complessita', ubicazione e dimensioni delle opere  o  degli
          interventi, l'autorita' competente puo' istituire,  sentito
          il  proponente  e  con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,
          appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire  la
          trasparenza e la diffusione delle informazioni  concernenti
          le  verifiche  di  ottemperanza,  che  operano  secondo  le
          modalita' definite da  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adottati sulla base dei seguenti criteri: 
                  a) designazione dei componenti dell'Osservatorio da
          parte  di  ciascuna  delle  Amministrazioni  e  degli  Enti
          individuati  nel  decreto   di   Valutazione   di   Impatto
          Ambientale; 
                  b) nomina del 50 per cento dei  rappresentanti  del
          Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei
          all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa
          competenza  e  professionalita'   per   l'esercizio   delle
          funzioni; 
                  c)  previsioni  di   cause   di   incandidabilita',
          incompatibilita' e conflitto di interessi; 
                  d) temporaneita'  dell'incarico,  non  superiore  a
          quattro  anni,  non  rinnovabile  e  non   cumulabile   con
          incarichi in altri Osservatori; 
                  e)  individuazione  degli  oneri   a   carico   del
          proponente, fissando un limite massimo per i  compensi  dei
          componenti  dell'Osservatorio.  All'esito  positivo   della
          verifica   l'autorita'   competente   attesta    l'avvenuta
          ottemperanza pubblicando sul proprio sito web  la  relativa
          documentazione,  entro  quindici  giorni  dal   ricevimento
          dell'esito della verifica. 
                3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni
          ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi  e  delle
          specifiche   modalita'   di   attuazione   stabilite    nel
          provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o  nel
          provvedimento di  VIA,  trasmette  in  formato  elettronico
          all'autorita'  competente,  o  al  soggetto   eventualmente
          individuato per la verifica, la  documentazione  contenente
          gli elementi  necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.
          L'attivita' di verifica si conclude  entro  il  termine  di
          trenta  giorni   dal   ricevimento   della   documentazione
          trasmessa dal proponente. 
                4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di
          ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano  entro  il
          termine stabilito dal comma 3,  le  attivita'  di  verifica
          sono svolte direttamente dall'autorita' competente. 
                5. Nel caso in cui la verifica  di  ottemperanza  dia
          esito   negativo,   l'autorita'   competente   diffida   il
          proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso
          inutilmente il  quale  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 29. 
                6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di
          verifica di cui ai commi da 1 a 5,  ovvero  successivamente
          all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori
          di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti
          la sussistenza di impatti ambientali negativi,  imprevisti,
          ulteriori o diversi, ovvero di  entita'  significativamente
          superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di
          VIA, comunque non imputabili al mancato  adempimento  delle
          condizioni ambientali da parte del proponente,  l'autorita'
          competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente
          o da altri soggetti competenti in materia ambientale,  puo'
          ordinare  la  sospensione  dei  lavori  o  delle  attivita'
          autorizzate  e  disporre  l'adozione  di  opportune  misure
          correttive. 
                7. Nei casi in cui, al verificarsi delle  fattispecie
          di cui al comma  6,  emerga  l'esigenza  di  modificare  il
          provvedimento di VIA o di stabilire  condizioni  ambientali
          ulteriori rispetto a quelle del  provvedimento  originario,
          l'autorita'  competente,  ai  fini  della  riedizione   del
          procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento  dello  studio
          di  impatto  ambientale  e  la  nuova  pubblicazione  dello
          stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a
          novanta giorni. 
                7-bis. Il proponente, entro i  termini  di  validita'
          disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilita'
          a VIA o  di  VIA,  trasmette  all'autorita'  competente  la
          documentazione riguardante il collaudo  delle  opere  o  la
          certificazione  di  regolare   esecuzione   delle   stesse,
          comprensiva di specifiche indicazioni circa la  conformita'
          delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato   e   alle
          condizioni  ambientali  prescritte.  La  documentazione  e'
          pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorita'
          competente. 
                8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita'  di
          monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei  controlli
          e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorita'
          competente, nonche' dei dati derivanti dall'attuazione  dei
          monitoraggi ambientali da  parte  del  proponente  e'  data
          adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorita'
          competente.».