Art. 27 
 
                        Interpello ambientale 
 
  1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152, e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-septies  (Interpello  in  materia  ambientale).  - 1.  Le
regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano,  le  province,  le
citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni   di   categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e  quelle
presenti in almeno cinque regioni o province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, possono ((inviare)) al Ministero della transizione ecologica
istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa  statale
in materia ambientale. ((La risposta alle istanze  deve  essere  data
entro novanta  giorni  dalla  data  della  loro  presentazione)).  Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di  cui  al  presente
comma costituiscono  criteri  interpretativi  per  l'esercizio  delle
attivita' di competenza delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
ambientale, ((salva rettifica))  della  soluzione  interpretativa  da
parte   dell'amministrazione   con    ((efficacia))    limitata    ai
comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di  ottenere
gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti  dalla  vigente
normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e
riguardi la stessa  questione  o  questioni  analoghe  tra  loro,  il
Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 
    2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in  conformita'
all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite
alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito ((internet)) istituzionale
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
previo oscuramento dei dati comunque  coperti  da  riservatezza,  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    3. La presentazione delle istanze  di  cui  al  comma  1  non  ha
effetto sulle scadenze previste dalle  norme  ambientali,  ne'  sulla
decorrenza dei termini di decadenza e  non  comporta  interruzione  o
sospensione dei termini di prescrizione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del citato  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n.  195,  in  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE
          sull'accesso del pubblico all'informazione  ambientale,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 3,3 recante  «Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
                «Art. 40 (Pubblicazione e accesso  alle  informazioni
          ambientali). - 1. In  materia  di  informazioni  ambientali
          restano  ferme  le  disposizioni  di  maggior  tutela  gia'
          previste dall'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, dalla legge 16  marzo  2001,  n.  108,
          nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
                2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  195  del  2005,
          pubblicano, sui propri siti istituzionali e in  conformita'
          a quanto previsto dal  presente  decreto,  le  informazioni
          ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  che  detengono
          ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
          relazioni di  cui  all'articolo  10  del  medesimo  decreto
          legislativo.  Di  tali  informazioni   deve   essere   dato
          specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione  detta
          «Informazioni ambientali. 
                3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del  diritto
          di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo
          5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
                4. L'attuazione degli obblighi  di  cui  al  presente
          articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione
          degli  accordi  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono  fatti  salvi  gli
          effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora
          assicurino livelli di informazione ambientale  superiori  a
          quelli garantiti dalle disposizioni del  presente  decreto.
          Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai
          sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
          informazione ambientale garantiti  dalle  disposizioni  del
          presente decreto.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O.