Art. 51 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                    di trasporto pubblico locale 
 
  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo  1,  comma  816,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  incrementata  di  ulteriori
450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono  destinate  al
finanziamento dei servizi  aggiuntivi  programmati  al  fine  di  far
fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente
di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei  tavoli
prefettizi di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  Regioni,  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei   limiti   delle
disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo  comma  possono  anche
ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,  n.  218,
nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, mediante apposita convenzione ovvero  imponendo  obblighi
di servizio. Al personale  degli  operatori  economici  esercenti  il
servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n.  218,  nonche'  ai  titolari  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con  conducente,  impiegato  nei
servizi aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  regionale  o  locale  si
applicano  esclusivamente  le  misure   di   sorveglianza   sanitaria
effettuata dal  medico  competente  ai  sensi  dell'articolo  41  del
decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  e  non  si  applicano  le
previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del  12
aprile 1999,  n.  84,  relative  allo  svolgimento  delle  visite  di
idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
  3. Qualora all'esito dello  specifico  procedimento,  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,
per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite  emerga  la  necessita'  di  erogare   servizi   aggiuntivi
destinati esclusivamente agli studenti  della  scuola  secondaria  di
primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al  comma  2  possono
essere stipulate,  previa  intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia
autonoma e nei limiti delle risorse ad essa  assegnate,  anche  dagli
uffici  dirigenziali   periferici   del   Ministero   dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
  4. Le risorse di cui al comma  1  possono  essere  utilizzate,  nel
limite massimo di 45  milioni  di  euro,  per  il  riconoscimento  di
contributi in favore delle aziende di traporto pubblico  regionale  o
locale, nonche' degli operatori economici esercenti  il  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada ai  sensi  della  legge  11  agosto
2003, n. 218 ovvero dei  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio  di
noleggio  con  conducente,  impiegati  nell'erogazione  dei   servizi
aggiuntivi di trasporto  pubblico,  a  titolo  di  compensazione  dei
maggiori  costi  sostenuti  per  l'utilizzo  di   prodotti   per   la
disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso  di   sistemi   di   sanificazione   ovvero   di   disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni  altra
modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi  di  contagi  da
Covid-19. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di ((entrata in vigore  del
presente decreto)), sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  nonche'  alla  gestione  governativa
della  ferrovia  circumetnea,  alla   concessionaria   del   servizio
ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione  governativa
navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla  base
dei criteri stabiliti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  816,  della
legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto   e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare  per
le finalita' di cui al comma 4 nonche'  le  modalita'  di  erogazione
delle stesse. 
  6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento  complessivo  di
cui al comma 1 possono essere  utilizzate,  nell'anno  2021,  per  le
finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Al fine di consentire  una  piu'  efficace  distribuzione  degli
utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
economiche, lavorative e  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto  delle
misure  di  contenimento  individuate  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e'  istituito
presso  il  Ministero  ((delle  infrastrutture  e  della  mobilita'))
sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per  l'anno
2021, destinato all'erogazione di contributi in favore: 
    a)  delle  imprese  e  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  di  cui  al  citato
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano  degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che  possa  contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui  al  presente  comma;  tali
contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle  risorse
disponibili,  di  iniziative  di   mobilita'   sostenibile,   incluse
iniziative di car-pooling,  di  car-sharing,  di  bike-pooling  e  di
bike-sharing,  in  coerenza  con  le  previsioni  dei   piani   degli
spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021; 
    b)  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado   che
provvedano, previa nomina del  mobility  manager  scolastico  di  cui
all'articolo 5, comma 6, della legge 28  dicembre  2015,  n.  221,  a
predisporre, entro il 31 agosto  2021,  un  piano  degli  spostamenti
casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni,  che  possa
contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al  presente
comma; tali contributi sono destinati al  finanziamento,  nei  limiti
delle risorse disponibili, di iniziative  di  mobilita'  sostenibile,
incluse iniziative di piedibus, di car-pooling,  di  car-sharing,  di
bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza  con  le  previsioni  dei
piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati  entro  il  termine
del 31 agosto 2021. 
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  transizione   ecologica   e
dell'istruzione e previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono stabiliti i criteri e le modalita'  per  il  riconoscimento  dei
contributi di cui al comma  7  per  il  tramite  degli  enti  locali,
indicati nel medesimo decreto, nel  cui  territorio  sono  ubicati  i
soggetti beneficiari. 
  9. Agli oneri derivanti ((dal presente articolo))  quantificati  in
complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si' riporta il testo del comma  816  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1.-815. (Omissis). 
                816. Al fine di consentire  l'erogazione  di  servizi
          aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e   regionale,
          destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare  le
          esigenze trasportistiche conseguenti  all'attuazione  delle
          misure di contenimento  derivanti  dall'applicazione  delle
          Linee guida per l'informazione agli utenti e  le  modalita'
          organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19 in materia di trasporto  pubblico  e  delle  Linee
          guida  per  il  trasporto   scolastico   dedicato   e   non
          finanziabili  a   valere   sulle   risorse   ordinariamente
          destinate ai servizi di trasporto  pubblico  locale  ove  i
          predetti  servizi  nel  periodo  precedente   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19  abbiano  avuto  un  riempimento
          superiore a quello previsto dal decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri in vigore  all'atto  dell'emanazione
          del decreto di cui al terzo  periodo,  anche  tenuto  conto
          della programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi
          aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province  autonome
          di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
          dello specifico procedimento previsto dal medesimo  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   per   la
          definizione del piu'  idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di
          inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
          servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
          e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo con una dotazione  di  200  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma,  le
          regioni e i comuni, nei  limiti  delle  disponibilita'  del
          fondo di cui al primo  periodo,  possono  anche  ricorrere,
          mediante  apposita  convenzione  e  imponendo  obblighi  di
          servizio, a operatori economici esercenti  il  servizio  di
          trasporto di passeggeri su strada ai sensi della  legge  11
          agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di  licenza  per
          l'esercizio del servizio di taxi o  di  autorizzazione  per
          l'esercizio del servizio di  noleggio  con  conducente.  Le
          convenzioni di cui  al  secondo  periodo  possono  altresi'
          prevedere il  riconoscimento,  in  favore  degli  operatori
          economici  affidatari  dei  servizi   aggiuntivi,   di   un
          indennizzo in  caso  di  mancata  prestazione  dei  servizi
          determinata  da  circostanze  sopravvenute  e   consistenti
          nell'attuazione  delle   misure   di   contenimento   della
          diffusione  del  COVID-19.  Al  fine   di   evitare   sovra
          compensazioni,  detto  indennizzo  e'  determinato   avendo
          riguardo ai costi fissi connessi alla messa a  disposizione
          dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
          circumetnea, alla concessionaria del  servizio  ferroviario
          Domodossola confine svizzero e  alla  gestione  governativa
          navigazione laghi le  risorse  di  cui  al  primo  periodo,
          ripartite sulla base dei criteri  stabiliti  ai  sensi  del
          decreto  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  44   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126.
          Eventuali  risorse  residue  possono   essere   utilizzate,
          nell'anno 2021, per  le  finalita'  previste  dall'articolo
          200, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.». 
              -  La  legge  11  agosto  2003,  n.   218   (Disciplina
          dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori   effettuato
          mediante noleggio di autobus con conducente), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto, n. 190. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  41  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
                «Art.  41   (Sorveglianza   sanitaria).   -   1.   La
          sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                  a)  nei  casi  previsti  dalla  normativa  ,  dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'articolo 6; 
                  b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
                2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                  a) visita medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                  b) visita medica periodica per controllare lo stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                  c)  visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,
          qualora sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,
          suscettibili  di  peggioramento  a   causa   dell'attivita'
          lavorativa svolta, al fine  di  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica; 
                  d) visita medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                  e) visita medica alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa; 
                  e-bis)   visita   medica   preventiva    in    fase
          preassuntiva; 
                  e-ter) visita medica precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
                  2-bis. Le visite mediche preventive possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'articolo 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                  [a) in fase preassuntiva (162); (156)] 
                  b) per accertare stati di gravidanza; 
                  c) negli altri casi vietati dalla normativa . 
                4. Le visite mediche di cui al  comma  2,  a  cura  e
          spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
                4-bis. Entro il 31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-Regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          dell'alcol dipendenza. 
                5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere
          allegati alla  cartella  sanitaria  e  di  rischio  di  cui
          all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo  i  requisiti
          minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su  formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
                6. Il medico competente, sulla base delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                  a) idoneita'; 
                  b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
          prescrizioni o limitazioni; 
                  c) inidoneita' temporanea; 
                  d) inidoneita' permanente. 
                6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
          del  comma  6  il  medico  competente  esprime  il  proprio
          giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo  al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
                7.  Nel  caso  di   espressione   del   giudizio   di
          inidoneita' temporanea vanno precisati i  limiti  temporali
          di validita'. 
                8. 
                9. Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,  ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 50-ter. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   200   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  200  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al  31  gennaio
          2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale    dall'attuazione    delle    misure    previste
          dall'articolo 215 del presente decreto. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza. 
                3. In considerazione delle riduzioni dei  servizi  di
          trasporto pubblico passeggeri conseguenti  alle  misure  di
          contenimento per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          non  trovano  applicazione,  in  relazione   al   trasporto
          ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
          ferroviari interregionali  indivisi,  le  disposizioni  che
          prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
          sanzioni o penali in ragione delle minori corse  effettuate
          o delle minori percorrenze realizzate a  decorrere  dal  23
          febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
                4.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'erogazione   alle    Regioni    a    statuto    ordinario
          dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4,  del
          decreto - legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
          all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non  gia'
          avvenuti alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
          soluzione entro la data del 30 giugno 2020. 
                5.  La  ripartizione  delle  risorse  stanziate   per
          l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul  fondo  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione  di
          penalita', fermo restando quanto previsto dal comma  2-bis,
          dell'articolo 27, del decreto - legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013,  n.
          148, e successive modificazioni. 
                5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di  cui
          al comma 3 dell'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio
          2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          autorizzato  il  pagamento,  a  titolo  di   anticipazione,
          dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni
          beneficiarie e salvo conguaglio in esito  all'attivita'  di
          verifica. La relativa erogazione e'  disposta  con  cadenza
          semestrale. 
                5-ter. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'assegnazione e  l'erogazione  alle  regioni  beneficiarie
          delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
          al 2018  ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione,  sulla  base
          delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
          data del 23 febbraio 2020, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
                5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
          le  somme  residuate  dagli  importi  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,
          n. 58, e quelle residuate dagli importi  di  cui  al  comma
          3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,
          n. 355,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2004, n. 47, sono assegnate  alle  aziende  aventi
          titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge  23
          dicembre 2005,  n.  266,  sulla  base  delle  istanze  gia'
          presentate dalle aziende stesse alla data del  23  febbraio
          2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                6. Al fine di garantire l'operativita' delle  imprese
          di  trasporto  pubblico   di   passeggeri,   le   autorita'
          competenti di cui all'articolo  2,  lettere  b)  e  c)  del
          Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
          entro il 31 luglio 2020, un importo  non  inferiore  all'80
          per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
          agosto 2020. 
                6-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze   di
          mobilita' e le misure di contenimento della diffusione  del
          virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30  giugno  2021,  in  deroga
          all'articolo 87, comma 2, del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  possono
          essere destinate ai  servizi  di  linea  per  trasporto  di
          persone  anche  le  autovetture  a  uso  di  terzi  di  cui
          all'articolo 82, comma 5, lettera b), del  medesimo  codice
          di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 
                7.  Al  fine  di  contenere  gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite  la
          convenzione ConsipAutobus 3 stipulata  il  2  agosto  2018,
          nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
                8.  Fino  al  30  giugno  2021,  le  risorse  statali
          previste   per   il   rinnovo   del   materiale    rotabile
          automobilistico  e  ferroviario  destinato   al   trasporto
          pubblico locale  e  regionale  possono  essere  utilizzate,
          entro  il   limite   massimo   del   5   per   cento,   per
          l'installazione   di   dotazioni   sui   relativi    mezzi,
          finalizzate a  contenere  i  rischi  epidemiologici  per  i
          passeggeri ed  il  personale  viaggiante,  nonche'  per  il
          finanziamento  di  progetti  relativi  all'acquisto,  anche
          mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
          esercenti  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,  di
          biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
          la mobilita' condivisa e all'utilizzo di  detti  mezzi  per
          l'integrazione  dei  servizi  flessibili  e  di   mobilita'
          condivisa con i programmi di esercizio  esistenti.  Per  le
          finalita' di cui al precedente periodo ed  a  valere  sulle
          medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
          con Enti  pubblici  di  ricerca  o  Istituti  universitari,
          promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
          ad  incrementare,  compatibilmente   con   le   misure   di
          contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge  5  marzo  2020,  n.  13,  e  dall'articolo   1   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  nonche'
          dai   relativi   provvedimenti   attuativi,   l'indice   di
          riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
          dei passeggeri e del personale viaggiante. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 265. 
                9-bis. Le risorse previste  dall'articolo  30,  comma
          14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58,  come  incrementate  dall'articolo  24,  comma
          5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di  10  milioni
          di euro per l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 229 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art.  229  (Misure  per  incentivare  la   mobilita'
          sostenibile). - 1.-3. (Omissis). 
                4. Al fine  di  favorire  il  decongestionamento  del
          traffico nelle aree urbane mediante la  riduzione  dell'uso
          del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  singole
          unita' locali con piu' di  100  dipendenti  ubicate  in  un
          capoluogo di Regione, in una Citta'  metropolitana,  in  un
          capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con  popolazione
          superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare,  entro
          il 31 dicembre di ogni anno,  un  piano  degli  spostamenti
          casa-lavoro del proprio  personale  dipendente  finalizzato
          alla riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato
          individuale nominando, a tal fine, un mobility manager  con
          funzioni  di  supporto  professionale   continuativo   alle
          attivita'  di  decisione,  pianificazione,  programmazione,
          gestione e promozione di soluzioni  ottimali  di  mobilita'
          sostenibile.   Il   Mobility   Manager   promuove,    anche
          collaborando   all'adozione   del   piano   di    mobilita'
          sostenibile,   la   realizzazione    di    interventi    di
          organizzazione e gestione della domanda di mobilita'  delle
          persone, al fine di consentire la riduzione  strutturale  e
          permanente dell'impatto ambientale derivante  dal  traffico
          veicolare  nelle  aree  urbane  e  metropolitane,   tramite
          l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le
          pubbliche amministrazioni tale  figura  e'  scelta  tra  il
          personale in ruolo. Con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono definite le  modalita'
          attuative delle disposizioni di cui al presente  comma.  Le
          amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  del
          presente  comma  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione sui propri  bilanci,
          e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 5 della
          legge 28 dicembre 2015, n.  221  (Disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali): 
                «Art. 5 (Disposizioni per  incentivare  la  mobilita'
          sostenibile). - 1.-5. (Omissis). 
                6. Al fine di assicurare l'abbattimento  dei  livelli
          di inquinamento atmosferico ed acustico, la  riduzione  dei
          consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza  del
          trasporto e della circolazione stradale,  la  riduzione  al
          minimo dell'uso individuale dell'automobile  privata  e  il
          contenimento del traffico, nel rispetto della  normativa  e
          fatte salve l'autonomia didattica e la liberta'  di  scelta
          dei docenti, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  sentiti  per  i
          profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei
          trasporti e dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione
          in tutti gli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          nell'ambito  della   loro   autonomia   amministrativa   ed
          organizzativa,   della   figura   del   mobility    manager
          scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del
          carico didattico, in coerenza  con  il  piano  dell'offerta
          formativa, con  l'ordinamento  scolastico  e  tenuto  conto
          dell'organizzazione  didattica   esistente.   Il   mobility
          manager  scolastico  ha  il  compito   di   organizzare   e
          coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa  del  personale
          scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con  le
          strutture comunali e le aziende di  trasporto;  coordinarsi
          con gli altri istituti  scolastici  presenti  nel  medesimo
          comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende
          che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su
          ferro, per il miglioramento dei  servizi  e  l'integrazione
          degli stessi; garantire l'intermodalita' e  l'interscambio;
          favorire  l'utilizzo  della  bicicletta  e  di  servizi  di
          noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
          segnalare  all'ufficio   scolastico   regionale   eventuali
          problemi legati al trasporto dei disabili.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».