((Art. 51 bis 
 
Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus  3
  stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  di  favorire   lo   sviluppo   degli
investimenti  e  il  perseguimento  piu'  rapido  ed  efficace  degli
obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale,  all'articolo  200,  comma  7,
ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:  «30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite  le
seguenti: «nonche' le attivita' di razionalizzazione  degli  acquisti
pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla
legge 6 agosto 2008,  n.  133,»  sono  inserite  le  seguenti:  «alla
societa' di cui all'articolo 4,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» e' sostituita  dalle
seguenti: «di riferimento. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19,  comma  5,  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175». 
  3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  alle  ulteriori
attivita' svolte ai sensi dell'articolo 4, commi  3-ter  e  3-quater,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per  conto  delle
amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 200 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  200  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale). - 1.-6-bis. (Omissis). 
                7.  Al  fine  di  contenere  gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di  autobus  tramite
          la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto  2018,
          nonche'  l'acquisto  di   materiale   rotabile   anche   in
          leasing.». 
                
                
              - Si riporta il testo del  comma  928  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 927. (Omissis). 
                928.  Al  fine  di  garantire  la  disponibilita'  di
          professionalita'  necessarie  a  supportare  il  piano   di
          innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il
          potenziamento del  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica nonche'  le
          attivita' razionalizzazione degli acquisti pubblici  e  gli
          obiettivi  di  finanza  pubblica,  alla  societa'  di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, alla societa' di cui  all'articolo  4,
          comma 3-ter, del  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 125 e alla Societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998, n.  146,  non  si  applicano  le
          disposizioni inerenti a vincoli e limiti  assunzionali,  di
          incentivazione all'esodo del personale e  di  gestione  del
          rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
          nel  rispetto  delle  direttive   del   controllo   analogo
          esercitato   dall'Amministrazione   di   riferimento.    Le
          disposizioni   del   presente   comma   si   applicano   ai
          provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
          cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175.  Resta
          fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di  finanza
          pubblica ai sensi della normativa.». 
              - Si riporta il testo del  comma  771  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                1.-770 (Omissis). 
                771. Alle imprese colpite  dagli  eventi  alluvionali
          del  Piemonte  del  novembre  1994  che   abbiano   versato
          contributi previdenziali e premi assicurativi  relativi  al
          triennio  1995-1997  per  un  importo  superiore  a  quello
          previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla  decisione
          (UE) 2016/195 della Commissione, del  14  agosto  2015,  e'
          assegnato un contributo di importo non superiore al  limite
          previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 774, a seguito di presentazione di  apposita  istanza
          all'Agenzia delle entrate e alle ulteriori attivita' svolte
          ai sensi dell'articolo  4,  commi  3-ter  e  3-quater,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto
          delle  amministrazioni  che  si  avvalgono  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e  43
          del citato testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611. 
                (Omissis).».