Art. 52 
 
Misure di sostegno all'equilibrio  di  bilancio  degli  enti  locali,
  proroga di termini concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali e fusione di comuni 
 
  1. E'  istituito,  ((nello  stato  di  previsione  del  Ministero))
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((660 milioni))  di  euro
per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato  il
disavanzo  di  amministrazione   al   31   dicembre   2019   rispetto
all'esercizio precedente a seguito  della  ricostituzione  del  fondo
anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter,  comma  1,
del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il  maggiore
disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo  anticipazione  di
liquidita' e' superiore  al  10  per  cento  delle  entrate  correnti
accertate,risultante dal rendiconto 2019 inviato  ((alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP).)) Il fondo di  cui  al  primo
periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro((trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione))  del
presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.. 
  ((1-bis. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  della  finanza
pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione  dei
servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e
n. 80 del 29  aprile  2021,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  al  31
dicembre  2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
riappostamento  delle  somme  provenienti  dalle   anticipazioni   di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e   al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,   sterilizzate   nel   fondo
anticipazione di liquidita', distinto dal  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato  in  quote
costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo  pari
al  predetto  maggiore  disavanzo,  al  netto   delle   anticipazioni
rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
  1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti  locali  iscrivono
nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di
liquidita' nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei
prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto,
gli enti locali riducono, per un  importo  pari  alla  quota  annuale
rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di
liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato
di amministrazione liberata  a  seguito  della  riduzione  del  fondo
anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio
dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di
liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi  897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  integrativa
allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione
allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura  delle  spese
riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   anticipazioni   di
liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo
anticipazioni di liquidita' stesso. 
  1-quater.  A  seguito   dell'utilizzo   dell'intero   importo   del
contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano  del  disavanzo  da
ricostituzione del fondo anticipazione  di  liquidita'  applicato  al
primo esercizio del bilancio di previsione  2021  rispetto  a  quanto
previsto ai sensi del  comma  1-bis  puo'  non  essere  applicato  al
bilancio degli esercizi successivi.)) 
  2. Per gli enti locali che  hanno  incassato  le  anticipazioni  di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: 
    a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto  di  gestione
relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo  227,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    b) il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e'  autorizzato  l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000. 
  3. Il contributo straordinario  in  favore  dei  comuni  risultanti
dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di  6,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
  4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari  a  ((666,5  milioni))  di
euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022  si
provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  39-ter
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica); 
                «Art. 39-ter (Disciplina del fondo  anticipazione  di
          liquidita' degli  enti  locali).  -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  4
          del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto
          2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione  di
          liquidita' nel risultato di amministrazione al 31  dicembre
          2019, per un importo pari all'ammontare  complessivo  delle
          anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,  incassate   negli
          esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla  data  del
          31 dicembre 2019. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli  enti  locali),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale 8 aprile 2013, n. 82. 
              - Il testo del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  24  aprile
          2014, n. 95. 
              - Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'articolo
          1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1.-896. (Omissis). 
                897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
                898. Nel caso in cui l'importo della lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli  enti  locali),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15, del
          comma 1 dell'articolo 151, 163 e del comma 2  dell'articolo
          227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art.   15   (Modifiche   territoriali   fusione   ed
          istituzione di comuni). - 1.-2. (Omissis). 
                3. Al fine di favorire la fusione dei  comuni,  oltre
          ai contributi della regione, lo Stato eroga,  per  i  dieci
          anni decorrenti dalla fusione stessa,  appositi  contributi
          straordinari commisurati ad  una  quota  dei  trasferimenti
          spettanti ai singoli comuni che si fondono. 
                (Omissis).» 
                «Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli  enti  locali
          ispirano   la   propria   gestione   al   principio   della
          programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
          programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
          il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
          riferiti ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le
          previsioni del bilancio sono  elaborate  sulla  base  delle
          linee  strategiche  contenute  nel   documento   unico   di
          programmazione, osservando i principi contabili generali ed
          applicati allegati al decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118,  e  successive  modificazioni.  I  termini  possono
          essere differiti con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
          d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in
          presenza di motivate esigenze. 
                (Omissis).» 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
                2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
                4. 
                5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                  a) tassativamente regolate dalla legge; 
                  b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
          dodicesimi; 
                  c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per
          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e
          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito
          della scadenza dei relativi contratti. 
                [6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal  limite
          dei dodicesimi di cui  al  comma  5  sono  individuati  nel
          mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185,  comma
          2, lettera i-bis).] 
                7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.» 
                «Art.  227  (Rendiconto   della   gestione).   -   1.
          (Omissis). 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                (Omissis).».