((Art. 52 bis 
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 
 
  1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dal seguente: 
  «843. Il fondo per i comuni in stato di  dissesto  finanziario,  di
cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui
al  presente  comma  sono  ripartite   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai  sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data del 1° gennaio 2021». 
  2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura
di assegnazione del contributo in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Fino
all'adozione di apposite linee guida  da  parte  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno,  e'  sospesa  la  procedura  di  verifica  dei
requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141  dell'articolo
1 della  legge  n.  145  del  2018,  ai  fini  dell'assegnazione  del
contributo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  141  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1.-140. (Omissis). 
                141. L'ammontare del contributo attribuito a  ciascun
          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio
          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il
          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in
          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)
          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti;  c)  investimenti  di  messa  in   sicurezza   ed
          efficientamento energetico degli  edifici,  con  precedenza
          per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di
          proprieta' dell'ente. Ferme restando le  priorita'  di  cui
          alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
          pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,
          l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  degli  enti  che
          presentano   la   minore   incidenza   del   risultato   di
          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai
          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio
          precedente a quello di riferimento, assicurando,  comunque,
          ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della
          quota accantonata, negativo,  un  ammontare  non  superiore
          alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso  di  mancata
          approvazione del piano urbanistico attuativo  (PUA)  e  del
          piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
          entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,  i  contributi
          attribuiti sono ridotti del 5 per cento. 
                (Omissis).».