Art. 53 
 
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
  per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta'  alimentare,  nonche'  di  sostegno  alle  famiglie  che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione
e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sulla  base
dei seguenti criteri: 
    a) una quota pari al 50% del totale,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune; 
    b) una quota pari al  restante  50%,  per  complessivi  euro  250
milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal  Dipartimento
delle  Finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes; 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600.  La  quota  di  cui  ((alla
lettera  a) ))  relativa  ai  comuni  con  popolazione  maggiore   di
centomila  abitanti  e'  decurtata,  proporzionalmente,  dell'importo
necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente
lettera. 
  ((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi  alle
risorse di cui al presente articolo, i comuni  possono  applicare  le
procedure di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.)) 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.