Art. 54 Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano 1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)]: «1.-507. (Omissis). 508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 412 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)]: «1. - 411. (Omissis). 412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria. (Omissis).».