((Art. 54 ter 
 
                Riorganizzazione del sistema camerale 
                       della Regione siciliana 
 
  1. La Regione  siciliana,  in  considerazione  delle  competenze  e
dell'autonomia ad essa  attribuite,  puo'  provvedere,  entro  il  31
dicembre 2021, a riorganizzare il  proprio  sistema  camerale,  anche
revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico
nonche'  del  numero  massimo  di  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  e  assicurando  alle
camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria  e
patrimoniale  detenuta  da  quelle  precedentemente  esistenti  nella
medesima circoscrizione territoriale. 
  2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1,
sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  anche  mediante
accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali  delle
camere di commercio esistenti e  comunque  nel  rispetto  del  limite
numerico previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 219 del 2016,  le  circoscrizioni  territoriali  della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Catania
e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di
Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il  presidente  della
Regione siciliana, e' nominato un commissario ad  acta  per  ciascuna
delle predette camere di commercio. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219  (Attuazione
          della delega di cui all'articolo 10 della  legge  7  agosto
          2015,  n.  124,  per  il  riordino  delle  funzioni  e  del
          finanziamento  delle  camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura): 
                «Art.  3  (Riduzione  del  numero  delle  camere   di
          commercio mediante  accorpamento,  razionalizzazioni  delle
          sedi e del personale). - 1. Entro il termine di 180  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'Unioncamere  trasmette  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico   una   proposta   di   rideterminazione    delle
          circoscrizioni  territoriali,  per  ricondurre  il   numero
          complessivo delle camere di commercio entro  il  limite  di
          60, tenendo conto dei seguenti criteri: 
                  a) accorpamento delle camere di commercio  nei  cui
          registri delle imprese siano iscritte o  annotate  meno  di
          75.000  imprese  e  unita'  locali,  con  altre  camere  di
          commercio presenti nella stessa Regione e, salvo  eccezioni
          motivate,  limitrofe,  ivi  comprese  eventuali  camere  di
          commercio  nei  cui  registri  delle  imprese  siano   gia'
          iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita'  locali,
          ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento; 
                  b) salvaguardia della presenza di almeno una camera
          di commercio in  ciascuna  regione,  indipendentemente  dal
          numero delle imprese e unita' locali  iscritte  o  annotate
          nel registro delle imprese; 
                  c)  possibilita'  di  mantenere   una   camera   di
          commercio   in   ogni   provincia   autonoma    e    citta'
          metropolitana; 
                  d)  possibilita'  di  istituire   una   camera   di
          commercio tenendo conto delle  specificita'  geo-economiche
          dei  territori  e  delle  circoscrizioni  territoriali   di
          confine nei soli casi di comprovata rispondenza  a  criteri
          di efficienza e di equilibrio economico; 
                  e) possibilita' di mantenere le camere di commercio
          nelle province montane di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
          della legge 7 aprile 2014, n.  56,  nonche'  le  camere  di
          commercio nei  territori  montani  delle  regioni  insulari
          privi di adeguate infrastrutture  e  collegamenti  pubblici
          stradali  e  ferroviari,  nei  soli  casi   di   comprovata
          rispondenza  a  criteri  di  efficienza  e  di   equilibrio
          economico; 
                  f) necessita' di  tener  conto  degli  accorpamenti
          deliberati alla data di entrata in  vigore  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, nonche'  di  quelli  approvati  con  i
          decreti di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, e successive  modificazioni;  questi
          ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori  o  diversi
          accorpamenti solo ai fini del rispetto  del  limite  di  60
          camere di commercio. 
                (Omissis).».