Art. 56 Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidita' delle Regioni e Province autonome 1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.». 2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge: «1. - 822. (Omissis). 823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «1. - 896. (Omissis). 897. Ferma restando la necessita' di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. (Omissis).».