Art. 56 
 
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
  liquidita' delle Regioni e Province autonome 
 
  1. Al primo periodo dell'articolo 1,  comma  823,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le  seguenti  parole:
«e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori
specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma
827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,  nel
biennio 2020-2021.». 
  2. In considerazione del  protrarsi  dell'emergenza  COVID-19,  per
l'anno 2021 le  Regioni  e  le  Province  autonome  in  disavanzo  di
amministrazione utilizzano  le  quote  accantonate  e  vincolate  del
risultato  di   amministrazione   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  senza  operare  la  nettizzazione   del   fondo   anticipazione
liquidita'. Alla compensazione in termini di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni
di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a  77
milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  823  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2021-2023),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 822. (Omissis). 
                823. Le risorse del fondo di cui  al  comma  822  del
          presente  articolo  e  del  fondo  per  l'esercizio   delle
          funzioni delle regioni e delle  province  autonome  di  cui
          all'articolo 111, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020,  n.  77,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
          ristorare, nel biennio 2020-2021,  la  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-  19  e  le
          risorse assegnate per la predetta  emergenza  a  titolo  di
          ristori   specifici   di   spesa   che   rientrano    nelle
          certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma
          2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          sono vincolate per le finalita' cui sono  state  assegnate,
          nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla  fine
          di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
          risultato  di  amministrazione   e   non   possono   essere
          svincolate ai sensi dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  non
          sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
          e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  Le  eventuali
          risorse ricevute in eccesso sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'articolo
          1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145(Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1. - 896. (Omissis). 
                897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'articolo 187, comma 3-quater,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione. 
                898. Nel caso in cui l'importo della lettera  A)  del
          prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o  inferiore
          alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e al fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono
          applicare al bilancio di  previsione  la  quota  vincolata,
          accantonata e destinata del  risultato  di  amministrazione
          per un importo non superiore  a  quello  del  disavanzo  da
          recuperare iscritto nel primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione. 
                (Omissis).».