((Art. 56 bis 
 
             Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche 
 
  1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i  comuni
possono concludere il procedimento amministrativo  di  rinnovo  delle
concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee
guida di cui all'allegato A annesso al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 25 novembre 2020,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il  27  novembre
2020,  entro  il  termine  stabilito  dall'articolo   26-   bis   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono  essere
verificati il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  morali  e  la
regolarita' contributiva previsti dalle Linee guida di cui  al  primo
periodo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   26-bis   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19). 
                «Art.   26-bis   (Concessioni   di   posteggio    per
          l'esercizio del commercio su aree pubbliche). - 1. Al  fine
          di garantire la continuita' delle attivita' e  il  sostegno
          del settore nel  quadro  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del
          commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di
          cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano
          la loro validita' per  i  novanta  giorni  successivi  alla
          dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche
          in deroga al termine  previsto  nel  titolo  concessorio  e
          ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».