((Art. 56 ter Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali 1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)], come modificato dalla presente legge: 1. - 554. (Omissis). 555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale. (Omissis).».