((Art. 56 ter 
 
              Misure in materia di equilibrio economico 
              delle aziende speciali degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del
presente  comma  non  trovano  applicazione   qualora   il   recupero
dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un
idoneo piano di risanamento aziendale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  555  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)], come modificato dalla presente
          legge: 
                1. - 554. (Omissis). 
                555. A decorrere  dall'esercizio  2017,  in  caso  di
          risultato  negativo  per  quattro   dei   cinque   esercizi
          precedenti, i soggetti di cui al comma 554  sono  posti  in
          liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione  del
          bilancio o rendiconto  relativo  all'ultimo  esercizio.  In
          caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
          il predetto termine, i successivi  atti  di  gestione  sono
          nulli e la loro adozione comporta responsabilita'  erariale
          dei soci. Le disposizioni del presente  comma  non  trovano
          applicazione qualora il recupero dell'equilibrio  economico
          delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di
          risanamento aziendale. 
                (Omissis).».