Art. 57 
 
Riparto  del  contributo  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,   del
                 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
69,)) il secondo periodo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Il  ristoro  delle  minori  entrate  e'  attuato  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2021 secondo gli importi indicati per  ciascun  ente  nella  seguente
tabella con corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021.  n.  69(Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse  all'emergenza  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 23 (Interventi per assicurare le funzioni degli
          enti territoriali). - 1. (Omissis). 
                2. Il fondo  per  l'esercizio  delle  funzioni  delle
          Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo  111,
          comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro
          per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e
          delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il  ristoro
          delle minori entrate  e'  attuato  mediante  riduzione  del
          contributo alla finanza pubblica previsto per  l'anno  2021
          secondo  gli  importi  indicati  per  ciascun  ente   nella
          seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui al primo periodo: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                (Omissis).».