Art. 57 Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: Parte di provvedimento in formato grafico
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021. n. 69(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali). - 1. (Omissis). 2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).».