((Art. 57 bis 
 
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
  in materia di documento unico di regolarita' contributiva 
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La
presente lettera si applica per il  periodo  di  vigenza  del  Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 264 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 264  (Liberalizzazione  e  semplificazione  dei
          procedimenti  amministrativi  in  relazione   all'emergenza
          COVID-19).  -  1.  Al  fine   di   garantire   la   massima
          semplificazione,    l'accelerazione    dei     procedimenti
          amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo  burocratico
          nella vita dei  cittadini  e  delle  imprese  in  relazione
          all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2020: 
                  a) nei procedimenti avviati su  istanza  di  parte,
          che hanno ad oggetto  l'erogazione  di  benefici  economici
          comunque denominati, indennita', prestazioni  previdenziali
          e  assistenziali,  erogazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          finanziamenti, prestiti,  agevolazioni  e  sospensioni,  da
          parte   di   pubbliche   amministrazioni,   in    relazione
          all'emergenza  COVID-19,  le  dichiarazioni  di  cui   agli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo
          di documentazione comprovante tutti i requisiti  soggettivi
          ed oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di  riferimento,
          anche in deroga ai limiti previsti  dagli  stessi  o  dalla
          normativa di settore,  fatto  comunque  salvo  il  rispetto
          delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159; La presente lettera si applica  per
          il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per  le  misure
          di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'Economia  nell'attuale
          emergenza del COVID-19 di cui  alla  comunicazione  C(2020)
          1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020. 
                  b) i provvedimenti  amministrativi  illegittimi  ai
          sensi dell'art. 21-octies della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19,  possono
          essere annullati d'ufficio,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga
          all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241. Il termine decorre dalla  adozione  del  provvedimento
          espresso ovvero  dalla  formazione  del  silenzio  assenso.
          Resta  salva  l'annullabilita'  d'ufficio  anche  dopo   il
          termine di tre mesi qualora i provvedimenti  amministrativi
          siano stati adottati sulla base di  false  rappresentazioni
          dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
          e dell'atto di notorieta' false o mendaci  per  effetto  di
          condotte costituenti reato, accertate con sentenza  passata
          in giudicato, fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
                  c) qualora l'attivita' in  relazione  all'emergenza
          Covid-19  sia  iniziata  sulla  base  di  una  segnalazione
          certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  il  termine  per  l'adozione   dei
          provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19  e'
          di tre mesi  e  decorre  dalla  scadenza  del  termine  per
          l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 19; 
                  d) per  i  procedimenti  di  cui  alla  lettera  a)
          l'applicazione dell'articolo  21-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni
          di interesse pubblico sopravvenute; 
                  e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis,  comma
          2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e  5  e  14  ter,
          comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il  responsabile
          del procedimento e' tenuto  ad  adottare  il  provvedimento
          conclusivo  entro  30  giorni  dal  formarsi  del  silenzio
          assenso; 
                  f) gli  interventi,  anche  edilizi,  necessari  ad
          assicurare  l'ottemperanza   alle   misure   di   sicurezza
          prescritte  per  fare  fronte  all'emergenza  sanitaria  da
          COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal
          presente articolo, nel rispetto delle  norme  antisismiche,
          di sicurezza, antincendio,  igienico-sanitarie,  di  tutela
          dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali  e
          del  paesaggio.  Detti  interventi,  consistenti  in  opere
          contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la
          fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se  diversi
          da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380,   previa
          comunicazione all'amministrazione  comunale  di  avvio  dei
          lavori asseverata da un tecnico abilitato  e  corredata  da
          una dichiarazione del soggetto interessato  che,  ai  sensi
          dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000 n.  445,  attesta  che  si  tratta  di  opere
          necessarie  all'ottemperanza  alle  misure   di   sicurezza
          prescritte  per  fare  fronte  all'emergenza  sanitaria  da
          COVID-19.  Per  tali  interventi,  non  sono  richiesti   i
          permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso  comunque
          denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei  titoli
          abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22
          gennaio  2004,  n.  42.  E'  comunque  salva  la   facolta'
          dell'interessato di chiedere  il  rilascio  dei  prescritti
          permessi, autorizzazioni o  atti  di  assenso.  L'eventuale
          mantenimento delle opere edilizie realizzate,  se  conformi
          alla disciplina urbanistica  ed  edilizia  ,  e'  richiesto
          all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre  2020  ed
          e' assentito, previo accertamento di tale conformita',  con
          esonero  dal  contributo   di   costruzione   eventualmente
          previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro
          sessanta giorni dalla  domanda.  Per  l'acquisizione  delle
          autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati,
          ove  prescritti,  e'  indetta  una  conferenza  di  servizi
          semplificata ai sensi degli articoli 14  e  seguenti  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica
          e' rilasciata, ove ne sussistano i  presupposti,  ai  sensi
          dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42. 
                (Omissis).».