((Art. 17 decies Consiglio di amministrazione dell'ENEA 1. All'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti». 2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA). -(Omissis). 6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA. (Omissis).». - Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -(Omissis) 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».