((Art. 17 decies 
 
 
               Consiglio di amministrazione dell'ENEA 
 
  1. All'art. 37, comma 6, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  le
parole: «tre componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque
componenti». 
  2. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 37, comma 6, della legge 23  luglio
          2009,   n.   99   «Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile - ENEA). -(Omissis). 
                6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque
          componenti, incluso il presidente, e' nominato con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, per quattro anni, rinnovabili una sola  volta,  ed  i
          componenti  sono  scelti  tra   persone   con   elevata   e
          documentata   qualificazione   tecnica,    scientifica    o
          gestionale nei settori di competenza dell'ENEA. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 6, comma 2,  del  decreto  legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6   (Disposizioni   finanziarie   e   finali).
          -(Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».