((Art. 17 undecies 
 
 
                Regime transitorio in materia di VIA 
 
  1. L'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, e dal comma 2 del presente  articolo,  si  applica  alle  istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021.  L'art.  31,  comma  6,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla  competenza
statale  i  progetti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva  superiore  a
10 MW, di cui all'allegato  II  alla  parte  seconda,  paragrafo  2),
ultimo punto, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. 
  2. All'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis: 
      1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «numero  massimo  di
quaranta unita',» sono inserite le seguenti: «inclusi il presidente e
il segretario,» e dopo le parole: «delle  amministrazioni  statali  e
regionali,»   sono   inserite   le   seguenti:   «delle   istituzioni
universitarie,»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio  in  posizione
di fuori  ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra  analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla  data  di  adozione
del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel
caso in cui al presidente della Commissione di cui  al  comma  1  sia
attribuita anche la presidenza della  Commissione  di  cui  al  comma
2-bis, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 303»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  commissari,
laddove  collocati  in  quiescenza  nel   corso   dello   svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso  e  non
possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i  suddetti   commissari
percepiscono  soltanto,  oltre  al  trattamento  di  quiescenza,   il
compenso di cui al comma 5»; 
    b) al comma  5,  le  parole:  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di  verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del  nuovo  decreto
ai sensi del presente comma».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 31, comma 6, del decreto  legge  31
          maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art.  31  (Semplificazione  per  gli   impianti   di
          accumulo   e   fotovoltaici    e    individuazione    delle
          infrastrutture per  il  trasporto  del  GNL  in  Sardegna).
          -(Omissis). 
                6. All'Allegato II alla  Parte  seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  paragrafo  2),  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente   punto:   «-   impianti
          fotovoltaici per la produzione  di  energia  elettrica  con
          potenza complessiva superiore a 10 MW.». 
              -  Si  riporta  l'allegato  II  alla   parte   seconda,
          paragrafo 2),  ultimo  punto,  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152  «Norme  in   materia   ambientale»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96: 
                «Allegati alla Parte Seconda 
                Allegato II - Progetti di competenza statale 
                2) Installazioni relative a: 
                (Omissis). 
                  impianti fotovoltaici per la produzione di  energia
          elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.». 
              - Si riporta l'art. 8, commi  2-bis  e  5  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). -(Omissis). 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuato tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
          periodo del presente comma. Nel caso in cui  al  presidente
          della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303.   I   componenti   nominati   nella
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono  tale  attivita'  a
          tempo pieno e non possono far parte  della  Commissione  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  Nella  nomina  dei
          membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di  genere.
          I componenti  della  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui all'art. 8, comma 1,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  possesso
          dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I  componenti
          della Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  restano  in  carica
          cinque anni e sono rinnovabili per  una  sola  volta.  Alle
          riunioni della commissione partecipa, con diritto di  voto,
          anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale e del diritto ambientale. La  Commissione  opera
          con le  modalita'  previste  dall'art.  20,  dall'art.  21,
          dall'art. 23, dall'art. 24, dall'art. 25, commi  1,  2-bis,
          2-ter, 3, 4, 5,  6  e  7,  e  dall'art.  27,  del  presente
          decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza  nel
          corso dello svolgimento dell'incarico,  restano  in  carica
          fino  al  termine  dello  stesso  e  non   possono   essere
          rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari  percepiscono
          soltanto, oltre al trattamento di quiescenza,  il  compenso
          di cui al comma 5. 
                (Omissis). 
                5. A decorrere dall'anno 2017,  con  decreto  annuale
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'art.  33   del   presente   decreto,   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito  dell'adozione  del  provvedimento  finale,   fermo
          restando che gli oneri relativi  al  trattamento  economico
          fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
          carico   all'amministrazione   di   appartenenza.   Per   i
          componenti  della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC   si
          applicano  i  compensi  previsti   per   i   membri   della
          Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale,
          nelle more dell'adozione del nuovo  decreto  ai  sensi  del
          presente comma.».