((Art. 17 duodecies 
 
 
    Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 
 
  1. All'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo  statutario  e'»
sono inserite le seguenti:  «la  progettazione  nonche'»  e  dopo  le
parole:  «bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022»   sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' delle opere,  anche  connesse  e  di
contesto,  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici,   finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di
Governo competente in materia di sport adottato entro il  31  ottobre
2021»; 
      2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati
dei poteri  e  delle  funzioni  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle  seguenti:
«commissari straordinari dotati dei poteri e delle  funzioni  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»; 
    b) al comma 2-bis, le parole: «sono  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta' previsti dall'art. 61, commi 5 e  8,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono  attribuiti
i poteri e le facolta' previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»; 
    c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei  piani
approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone  di
protezione  speciale  e  sui  siti  di  importanza  comunitaria,   si
applicano  i  criteri  e  la  disciplina  previsti  dalla   direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992»; 
    d) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art.  23-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    e) dopo il comma 12-bis e' aggiunto il seguente: 
  «12-ter. Alle  controversie  relative  all'approvazione  dei  piani
approvati  ai  sensi  del  presente  articolo,  alle   procedure   di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle  procedure  di  progettazione,
approvazione  e  realizzazione  degli  interventi  individuati  negli
stessi  piani,  si  applica  l'art.  125  del  codice  del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, in ogni caso  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo  2020,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  maggio
          2020, n. 31, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
          "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La  Societa'
          e' iscritta di diritto nell'elenco  di  cui  all'art.  192,
          comma 1, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.
          L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  sono  predisposti  nel
          rispetto della normativa in materia di societa' per  azioni
          e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  recante
          testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
          pubblica. 
                2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
          decreto adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  20,  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022  nonche'
          delle opere finanziate interamente,  anche  connesse  e  di
          contesto relative agli impianti  sportivi  olimpici,  sulla
          base  di  un  piano  degli  interventi  predisposto   dalla
          societa', di intesa con il Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili e con le Regioni interessate, e
          approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri
          o dell'autorita'  politica  delegata  allo  sport  adottato
          entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la Societa' opera in
          coerenza con le indicazioni del  Comitato  Organizzatore  e
          con quanto previsto dal decreto di cui  al  primo  periodo,
          relativamente  alla   predisposizione   del   piano   degli
          interventi,   al   rispetto   del   cronoprogramma,    alla
          localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali  e
          sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi  di
          ultimazione  delle  stesse,  nonche'  alla  quantificazione
          dell'onere economico di  ciascuna  opera  e  alla  relativa
          copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne  ricorrano
          le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          nominare uno o  piu'  commissari  straordinari  dotati  dei
          poteri e delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo  decreto  sono
          stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore
          a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, i  cui  oneri  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da  realizzare
          o completare. 
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                2-ter   Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. 
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.  145,  comma
          33, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore delegato della Fondazione di cui  all'art.
          2. 
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano. 
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni  di  cui
          all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'art. 9, comma 1. 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio di cui al comma 12. 
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come "Olimpiadi Milano Cortina 2026". 
                12-bis. All'art. 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle"; 
                  b) al comma 20: 
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
              12-ter Alle controversie relative all'approvazione  dei
          piani  approvati  ai  sensi  del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione  con  esclusione  di   quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'art. 125  del  codice  del
          processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.».