((Art. 17 terdecies 
 
 
                         Personale del CONI 
 
  1. All'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n.  5,  convertito
dalla legge  24  marzo  2021,  n.  43,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti:  «e
ai sensi del comma 4»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Il  CONI,  con  proprio   atto,   nell'ambito   dell'autonomia
organizzativa e in  coerenza  con  gli  standard  di  indipendenza  e
autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonche' dalla
legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre  2003,  n.
280, determina l'articolazione della propria dotazione  organica  nel
rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute
S.p.a. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e'  inquadrato
tenuto conto delle  attribuzioni  previste  dalle  qualifiche  e  dai
profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle
relative professionalita'. Con il  medesimo  atto  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per il reclutamento,  attraverso  una  o  piu'
procedure concorsuali da concludere entro il 31  dicembre  2021,  del
personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,
incluso il contingente di personale dirigenziale,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e  dei  principi
di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui  all'art.  30,
comma 2-bis, del  predetto  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in
esubero.  Le  prove  concorsuali  possono  svolgersi  con   modalita'
semplificate ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle
professionalita' di necessaria acquisizione  e  nell'espletamento  di
almeno una prova. Al personale si  applica  il  contratto  collettivo
nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non  dirigenziale,   del
comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -- Si riporta l'art. 1  del  decreto-legge  29  gennaio
          2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo  2021,  n.  43,
          come modificato dalla presente legge: 
                (Omissis). 
                3. All'esito della procedura di cui al  comma  2,  il
          completamento  della  pianta  organica  del  CONI   avviene
          mediante concorsi pubblici per titoli ed  esami,  ai  sensi
          delle vigenti disposizioni in materia di  assunzioni  e  ai
          sensi del comma 4 e il 50  per  cento  dei  posti  messi  a
          concorso, suddivisi per le  singole  qualifiche  funzionali
          dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al  personale
          dipendente a tempo indeterminato  della  societa'  Sport  e
          Salute S.p.A. che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  si  trova  collocato  in  posizione  di
          avvalimento presso il CONI e che non  rientra  nell'ipotesi
          di cui al comma 2. Il personale di cui  al  presente  comma
          conserva il trattamento economico complessivo  attuale  ove
          piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto  al  nuovo
          inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
          assegno personale non riassorbibile. 
                4.   Il   CONI,   con   proprio   atto,   nell'ambito
          dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard
          di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato  olimpico
          internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138,
          e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  ottobre  2003,  n.   280,
          determina l'articolazione della propria dotazione  organica
          nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale  di
          Sport e Salute S.p.A. di cui al  comma  2,  incluso  quello
          dirigenziale, e' inquadrato tenuto conto delle attribuzioni
          previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei
          compiti  svolti  e  della   specificita'   delle   relative
          professionalita'. Con il medesimo  atto  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso  una
          o piu' procedure concorsuali  da  concludere  entro  il  31
          dicembre 2021, del personale di cui  al  comma  3,  per  le
          singole qualifiche professionali, incluso il contingente di
          personale  dirigenziale,  nel  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi  di
          cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e in deroga alle procedure  di  mobilita'  di
          cui  all'art.  30,  comma  2-bis,  del   predetto   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, nonche' a ogni altra procedura
          per l'assorbimento  del  personale  in  esubero.  Le  prove
          concorsuali possono svolgersi con modalita' semplificate ai
          sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, e consistere in una valutazione per titoli  coerenti
          rispetto alle professionalita' di necessaria acquisizione e
          nell'espletamento di almeno  una  prova.  Al  personale  si
          applica il contratto collettivo  nazionale  del  personale,
          dirigenziale e  non  dirigenziale,  del  comparto  Funzioni
          centrali-sezione enti pubblici non economici. 
                (Omissis).».