((Art. 17 quinquies 
 
 
Assunzione  di  personale  presso  il  Ministero  della   transizione
                              ecologica 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   delle   politiche   di
transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR,  di  supportare  le
funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,  di  cui  all'art.  8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nonche'
di conseguire  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione  e  di  politica
ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di
Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.
204,  per  il  biennio  2021-2022  il  Ministero  della   transizione
ecologica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato,  mediante
procedure  concorsuali  pubbliche   svolte   secondo   le   modalita'
semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
duecentodiciotto unita' di  personale  non  dirigenziale  ad  elevata
specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di
laurea  specialistica  o  magistrale.  I  bandi  per   le   procedure
concorsuali   definiscono   i   titoli,   valorizzando   l'esperienza
lavorativa  in  materia   ambientale   nell'ambito   della   pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera  c-bis),  del
citato decreto-legge n. 44 del 2021. 
  2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50  per  cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021,  abbiano  svolto,
alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica,  attivita'  di
supporto tecnico specialistico  e  operativo  in  materia  ambientale
presso il  soppresso  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di
cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste
nella verifica dell'attivita' svolta. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  la  dotazione  organica
del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155
unita' di personale dell'Area III. 
  4. Al comma 317 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole:  «nell'anno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»,  le  parole:  «nell'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2028»,  le  parole:
«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2029»  e
le  parole:  «nell'anno  2026»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«nell'anno 2030»; 
    b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
  5. A seguito del completamento delle procedure di cui al  comma  1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la SOGESID Spa di  cui  all'art.  1,  comma  503,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122  per  l'anno
2022 e a  euro  10.681.346  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro  2.106.871
a  decorrere  dall'anno  2023,  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'
assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e,  quanto
a euro 7.145.396 per l'anno 2022  e  a  euro  8.574.475  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La  legge  4  novembre  2016,  n.  204  «Ratifica  ed
          esecuzione   dell'Accordo   di   Parigi   collegato    alla
          Convenzione quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
          climatici, adottato a  Parigi  il  12  dicembre  2015»,  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. n. 263 del 10 novembre 2016. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 1°
          aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76: 
                «Art. 10 (Misure per lo svolgimento  delle  procedure
          per i concorsi pubblici  e  per  la  durata  dei  corsi  di
          formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre  i  tempi  di
          reclutamento  del  personale,  le  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, prevedono, anche  in  deroga  alla  disciplina  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della  legge  19
          giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita'  semplificate  di
          svolgimento delle prove, assicurandone comunque il  profilo
          comparativo: 
                  a) nei concorsi per il  reclutamento  di  personale
          non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
          e di una prova orale; 
                  b) l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali
          e,  facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza
          della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione   di
          soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la   pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                  c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                  c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3,
          comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019,
          n. 56, i titoli  e  l'eventuale  esperienza  professionale,
          inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura
          non superiore a un terzo,  alla  formazione  del  punteggio
          finale. 
                1-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, il possesso del  titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze delle religioni (LM64), secondo la  classificazione
          definita ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi  effetti  del
          possesso  del  titolo  di  laurea  magistrale  in   scienze
          storiche  (LM84),  in  scienze  filosofiche  (LM78)  e   in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1,  nel  limite
          delle  pertinenti  risorse   disponibili   a   legislazione
          vigente,  possono  prevedere,  in  ragione  del  numero  di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   con   le
          modalita'   previste   dall'art.   247,   comma   2,    del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e,  ove
          necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
          emergenza deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
          gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
          assicurando comunque la trasparenza e  l'omogeneita'  delle
          prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado
          di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
                3.  Fino  al  permanere  dello  stato  di   emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri il 31  gennaio  2020,
          per le procedure concorsuali i cui  bandi  sono  pubblicati
          alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  le
          amministrazioni di cui al comma 1  prevedono,  qualora  non
          sia  stata  svolta  alcuna  attivita',   l'utilizzo   degli
          strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
          b), nonche' le eventuali misure di  cui  al  comma  2,  nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
          svolta alcuna  attivita',  possono  prevedere  la  fase  di
          valutazione dei titoli di  cui  al  comma  1,  lettera  c),
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di  pubblicita'  adottate  per  il  bando  e
          riaprendo, per un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  i
          termini  di  partecipazione,  nonche',  per  le   procedure
          relative al reclutamento  di  personale  non  dirigenziale,
          l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
          prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi  sono
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e fino al  permanere  dello  stato  di
          emergenza, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
          altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
          e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
          dal comma 1, lettera a). 
                4. Al reclutamento del personale a tempo  determinato
          previsto dall'art. 1, comma 179, della  legge  30  dicembre
          2020, n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della  funzione
          pubblica, ai sensi  dell'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  e
          dell'art. 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, anche  avvalendosi  dell'Associazione  Formez
          PA.  Il  reclutamento  e'  effettuato  mediante   procedura
          concorsuale semplificata anche in  deroga  alla  disciplina
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, e della legge 19 giugno 2019,  n.  56,  assicurando
          comunque il profilo comparativo. La procedura  prevede  una
          fase  di   valutazione   dei   titoli   e   dell'esperienza
          professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive
          fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione   del
          punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti
          a risposta multipla, con esclusione della prova  orale.  Il
          Dipartimento della funzione pubblica puo'  avvalersi  delle
          misure previste dal comma 2. Non si applicano gli  articoli
          34, comma 6, e 34-bis  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30  dicembre
          2020, n. 178, e' abrogato. 
                5. In ragione dell'emergenza sanitaria in  atto,  per
          le procedure concorsuali in corso di svolgimento  o  i  cui
          bandi sono pubblicati alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, volte  all'assunzione  di  personale  con
          qualifica non  dirigenziale,  che  prevedono  tra  le  fasi
          selettive  un  corso  di  formazione,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga  al  bando,
          dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  nelle
          medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
          senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione  e
          garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
          i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia'  espletata,  i
          cui esiti  concorrono  alla  formazione  della  graduatoria
          finale di merito. 
                6. Le commissioni esaminatrici dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle procedure concorsuali indette dalla  Commissione
          per l'attuazione del  progetto  di  riqualificazione  delle
          pubbliche amministrazioni (RIPAM)  prevista  dall'art.  35,
          comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di diritto pubblico di cui all'art.  3  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 11-bis. 
                9. Dal 3 maggio 2021  e'  consentito  lo  svolgimento
          delle procedure selettive in presenza dei concorsi  banditi
          dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
          ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto  di  linee
          guida validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
                10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alla rubrica, le parole «e del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
          del    Corpo    nazionale    dei    vigili    del    fuoco,
          dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'amministrazione
          della giustizia minorile e di comunita'»; 
                  b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
                10-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato  art.  4  del  decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo art. 4. 
                11. All'art. 1, comma  925,  secondo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
                11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31
          dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  quinto  periodo,   le   parole   da:   «con
          equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:
          «219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»; 
                  b) al  sesto  periodo,  le  parole:  «nel  medesimo
          profilo professionale, di  cui  al  secondo  periodo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  ivi  incluse  le  5  unita'  con
          particolare  specializzazione  professionale  di   cui   al
          secondo periodo». 
                11-ter. Al fine di ridurre i  tempi  di  reclutamento
          del personale, le  autorita'  amministrative  indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 2 del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  317,  della
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «317.  Al  fine  di  potenziare  l'attuazione   delle
          politiche  ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed
          efficace gestione delle risorse  pubbliche  destinate  alla
          tutela  dell'ambiente,  anche  allo  scopo   di   prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva
          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di
          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo
          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento
          nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno  2027,  fino
          al 50 per cento  nell'anno  2028,  fino  al  70  per  cento
          nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno  2030,  avendo
          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per
          le medesime attivita',  nell'anno  2018.  I  bandi  per  le
          procedure concorsuali  definiscono  i  titoli  valorizzando
          l'esperienza lavorativa in materia  ambientale  nell'ambito
          della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti  dalle
          assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo  di
          spesa pari ad euro  4.053.663  per  l'anno  2019,  ad  euro
          14.956.400 per l'anno 2020 e ad  euro  19.221.950  annui  a
          decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle
          risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai
          sensi  del  comma  298  del  presente  articolo.   Per   lo
          svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al
          presente comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000  per
          l'anno  2019.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali
          sopravvenute maggiori esigenze di  spese  per  acquisto  di
          beni e servizi, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  503,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
                «(Omissis). - 503. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e  del  mare,  sentito  il  Ministero
          delle infrastrutture, e'  autorizzato  a  procedere,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, alla trasformazione della SOGESID  Spa,  al
          fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita'  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, anche  procedendo  a  tale  scopo  alla  fusione  per
          incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi  di
          diritto  pubblico  che  svolgono  attivita'  nel   medesimo
          settore della SOGESID Spa. 
                (Omissis).».