((Art. 17 sexies 
 
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso  il  Ministero
  della transizione ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello
  sviluppo economico 
 
  1.  Per  il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'art.  5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale complessivi. 
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono   resi   indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine  di  cui
all'art. 10, comma  1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31
dicembre 2021. 
  4. Per il Ministero dello sviluppo  economico  il  termine  di  cui
all'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge  n.  22  del  2021  e'
prorogato al 31 luglio 2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 8, comma 1, del  decreto  legge  31
          maggio 2021, n.  77,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 8 (Coordinamento della fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, a struttura di livello dirigenziale generale  di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze.». 
              - Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300: 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.
          19 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».