((Art. 17 octies 
 
 
Misure di accelerazione delle attivita'  dei  commissari  in  materia
                             ambientale 
 
  1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per
la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i  medesimi
poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il  terzo  periodo
e' sostituito dai seguenti: «Al soggetto attuatore, scelto anche  fra
estranei alla pubblica amministrazione, e'  corrisposto  un  compenso
determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  e'  posto  a
carico del quadro economico degli interventi  cosi'  come  risultante
dai sistemi informativi della Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il
soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una
pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo  l'ordinamento
di appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario». 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, per la realizzazione
degli interventi per il contrasto al dissesto  idrogeologico,  presso
ogni commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente
di personale non  dirigenziale  nel  numero  massimo  complessivo  di
duecento unita'. 
  3. Per l'attuazione del comma 2,  il  Ministero  della  transizione
ecologica  e'  autorizzato  per  l'anno  2021  a  reclutare,  con  le
modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021,  n.  76,  nonche'  anche  mediante   scorrimento   di   vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a
trentasei mesi e comunque non successiva  al  31  dicembre  2026,  un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, del  comparto  Funzioni  centrali  e  da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2  sulla  base
della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis. 
  4. Il restante contingente da assegnare ai  commissari  di  cui  al
comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta  unita'  e  nel
limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro
2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  come  ripartiti
sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
architetto, geologo, ingegnere  civile  e  ambientale,  pianificatore
territoriale, biologo, dott. commercialista,  avvocato,  appartenenti
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche,  nonche'  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, collocati fuori ruolo  o  in  posizione  di  comando  o  altra
analoga posizione prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  da
individuare tramite apposita  procedura  di  interpello  avviata  dal
Ministero  della  transizione  ecologica  entro  sessanta  giorni   a
decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente  comma,
al quale si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, conserva  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro  3.079.917  per
l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni  dal  2022  al
2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750
euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. All'art. 4-ter del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5,
primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20,»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, del citato art. 20». 
  7. Al fine di  consentire  la  rapida  attuazione  del  sistema  di
collettamento e depurazione  del  Lago  di  Garda  e  la  conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine
della propria vita  tecnica,  il  prefetto  di  Brescia  e'  nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2  e
3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il
collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  Lago  di
Garda. Il  Commissario  straordinario,  avvalendosi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione
ecologica, elabora un  piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici  unici
di progetto delle opere che  si  intende  realizzare  e  il  relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che
svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario
straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e
periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'
controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti
privati da individuare con le procedure di cui all'art. 4,  comma  3,
del predetto decreto-legge  n.  32  del  2019,  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato.  Il  compenso  del
Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare  o  completare,  e'  pari  a
quello indicato dall'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga  le
funzioni di stazione appaltante  e'  autorizzata  l'apertura  di  una
contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale  confluiscono
tutte  le  risorse  finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,
nonche' le altre risorse destinate alla  realizzazione  delle  opere.
Alle dirette  dipendenze  del  Commissario  straordinario  opera  una
struttura di supporto composta da un contingente  di  sei  unita'  di
personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma
4, in possesso delle competenze e dei requisiti  di  professionalita'
richiesti dallo stesso Commissario straordinario  per  l'espletamento
delle  proprie   funzioni.   La   struttura   cessa   alla   scadenza
dell'incarico del Commissario straordinario e comunque  entro  il  31
dicembre 2026. 
  8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021
e a euro 293.982 per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro  97.994  per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a
euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 10, comma 2-ter, del decreto  legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  11  agosto  2014,  n.  116,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - (Omissis). 
              2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste  nel
          presente  articolo,  il  Presidente  della   regione   puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione con i medesimi poteri e le  deroghe  previsti
          per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
          societa' a totale capitale pubblico  o  di  societa'  dalle
          stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Al  soggetto  attuatore,  scelto
          anche  fra  estranei  alla  pubblica  amministrazione,   e'
          corrisposto un compenso determinato nella misura e  con  le
          modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, che e'  posto  a  carico  del
          quadro economico degli interventi cosi' come risultante dai
          sistemi informativi della Ragioneria Generale dello  Stato.
          Il soggetto attuatore, nel caso in  cui  si  tratti  di  un
          dipendente di una pubblica  amministrazione,  e'  collocato
          fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o  altra
          analoga posizione secondo  l'ordinamento  di  appartenenza.
          All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
          per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un  numero
          di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziari. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 15, comma 3, del  decreto  legge  6
          luglio 2011, n.  98,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo  n.  80  del  1998).  -
          (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              «(Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta l'art. 4-ter del decreto legge 23 dicembre
          2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla  legge  21
          febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4-ter   (Misure   urgenti   per    accelerare
          l'attuazione di interventi di bonifica in siti  contaminati
          di interesse nazionale). - 1.  Al  fine  di  accelerare  la
          progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e
          riparazione del danno ambientale nel  sito  contaminato  di
          interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate  per  il
          risarcimento    del    danno    ambientale     a     favore
          dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
          di  Milano  n.  2536  del  28  febbraio  2012,  passata  in
          giudicato, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
          di cui  al  presente  comma.  Con  successivo  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e' nominato un commissario straordinario  delegato
          ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio  2009,  n.  2,  e  successive   modificazioni,   ad
          eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo,  del
          citato  art.  20,  e  sono  individuati  le  attivita'  del
          commissario,  nel  limite  delle  risorse   acquisite,   le
          relative modalita' di  utilizzo  nonche'  il  compenso  del
          commissario stesso,  determinato  ai  sensi  dell'art.  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
                2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere  la
          progettazione degli interventi di caratterizzazione,  messa
          in sicurezza e bonifica nel sito contaminato  di  interesse
          nazionale Brescia  Caffaro,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          individuazione delle risorse finanziarie disponibili,  puo'
          nominare un commissario  straordinario  delegato  ai  sensi
          dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, ad eccezione del comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo, del citato art. 20. Il compenso del commissario di
          cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'art. 15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
          presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella
          quale confluiscono le risorse pubbliche  stanziate  per  la
          caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica  del
          predetto sito contaminato. 
                3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le  fasi
          progettuali,  la  predisposizione  dei   bandi   di   gara,
          l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
          la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
          la relativa contabilita' e il collaudo,  promuovendo  anche
          le opportune intese  tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Per le attivita' connesse  alla  realizzazione
          degli  interventi,  i  commissari   sono   autorizzati   ad
          avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  societa'
          specializzate a totale capitale  pubblico  e  degli  uffici
          delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.». 
              - Si riporta l'art. 4, commi 2 e 3, del  decreto  legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.
          3  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di   pubblica
          amministrazione» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          gennaio 2003, n. 15, S.O.: 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un "Codice unico di progetto", che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
              2-bis.  Gli  atti  amministrativi   anche   di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di  cui  all'art.
          14 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  dal  sistema
          della  fatturazione  elettronica,  di  cui  alla  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.