((Art. 17 novies 
 
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico 
 
  1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione  italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento
climatico. La durata dell'incarico  e'  fissata  nei  limiti  di  cui
all'art. 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche  fra  estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si
tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo  l'ordinamento
di appartenenza  e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il  trattamento
economico in godimento, che resta a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti
nella  dotazione   organica   dell'amministrazione   di   provenienza
equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso  ferma
la corresponsione del trattamento economico di missione,  nei  limiti
spettanti al personale  della  pubblica  amministrazione  di  livello
dirigenziale previsti dalla normativa vigente. 
  4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000
per l'anno 2022 ed  euro  250.000  per  l'anno  2023.  Alla  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al   Ministero   degli   affari   esteri   e    della    cooperazione
internazionale.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'art.  14,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubblichep,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n.  80  del  1998).
          -(Omissis). 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art.  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
                (Omissis).».