Art. 31 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Nei giudizi regolati ai capi secondo e terzo  si  osservano,  in
quanto applicabili, gli articoli da 2 a 20. 
  2. Nei giudizi regolati al  capo  terzo  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.