Art. 34 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali, il Presidente stabilisce, con  proprio
decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e  le  modalita'
di pubblicazione e diffusione degli  atti  di  promovimento  e  delle
decisioni della Corte.