Art. 36 
 
             Correzione di omissioni o errori materiali 
                  nelle sentenze e nelle ordinanze 
 
  1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza,  anche
d'ufficio,  alla  correzione  di  omissioni  o  di  errori  materiali
contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle  parti
costituite e ai soggetti intervenuti. 
  2. L'ordinanza  di  correzione  e'  annotata  sull'originale  della
sentenza o dell'ordinanza corretta. 
  3.  Qualora  si   tratti   di   sentenza   che   abbia   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una legge  o  di  un  atto  avente
forza di legge, all'ordinanza di correzione  si  applica  l'art.  30,
commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.