Art. 36 Correzione di omissioni o errori materiali nelle sentenze e nelle ordinanze 1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza, anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle parti costituite e ai soggetti intervenuti. 2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta. 3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, all'ordinanza di correzione si applica l'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.